Compensazione delle spese di lite: illegittime le motivazioni “di stile”

A cura della Redazione.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.4948/2016 si pronuncia in tema di compensazione delle spese processuali senza adeguata motivazione.

Giovedi 2 Febbraio 2017

Nel caso in esame, un luogotenente dell'Arma dei Carabinieri in congedo, all'esito di un procedimento disciplinare di stato, veniva sanzionato con la perdita del grado: egli presentava un'istanza di accesso agli atti del suindicato procedimento disciplinare.

Decorso il termine di 30 giorni senza alcun riscontro da parte dell'Amministrazione, il luogotenente proponeva un ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio, per l'annullamento del silenzio-rigetto del Ministero della Difesa, formatosi sulla sua istanza di accesso agli atti.

Nelle more del giudizio, l'Amministrazione accoglieva la richiesta di accesso ed il T.A.R. del Lazio con sentenza dichiarava cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

Avverso la sentenza del T.A.R., nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese, il ricorrente propone appello, rilevando che, avendo l'Amministrazione accolto tardivamente la richiesta di accesso agli atti, il TAR avrebbe dovuto condannare il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, in virtù del principio della c.d. "soccombenza virtuale".

Il Consiglio di Stato accoglie l'appello e osserva che:

  • nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio;

  • tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell'eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall'altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio;

  • i "giusti motivi", in base ai quali il giudice dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 26 cod. proc. amm., anche se non puntualmente specificati, devono quanto meno essere desumibili dal contesto della decisione;

  • nella sentenza appellata tale corrispondenza tra motivazione e statuizione sulle spese non è in alcun modo rinvenibile, non potendosi ritenere sufficiente l'affermazione, di stile, secondo la quale "ricorrono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione";

  • infatti, conlcude il CdS, l'art. 92 cod. proc. civ., nel testo vigente, dopo la modifica apportata dal D.L. n. 69 del 2009, convertito nella L. n. 135 del 2012, ha riferito la possibilità della compensazione alla sussistenza di "gravi ed eccezionali ragioni".

    Esito: condanna del Ministero al pagamento delle spese legali sia del primo, sia del secondo grado del giudizio.

Allegato:

Consiglio di Stato Sez. IV Sentenza del 24/11/2016 n.4948

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