Commissione Giustizia: nuovo disegno di legge sulle coppie di fatto

Giovedi 10 Luglio 2014

Nella seduta del 24/06/2014 la Commissione Giustizia ha nuovamente preso in esame la annosa questione della regolamentazione delle coppie di fatto e ha elaborato un nuovo testo di disegno di legge, il n. 1316, in materia di unioni civili, che presenta interessanti novità, alcune delle quali richiamano principi di diritto già enunciati dalla Corte di Cassazione.

La relatrice, nell'illustrare  il contenuto della proposta di legge, fa un espresso richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 166/1998, che ebbe modo di precisare che la convivenza more uxorio rappresenta l'espressione di una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha previsto in relazione al matrimonio e pertanto “l'estensione automatica di tali regole alla famiglia di fatto può essere intesa come violazione del principio di libera determinazione tra le parti”.

Nell'ottica quindi di mantenere distinte le due situazioni, il disegno di legge all'art. 1 ribadisce il legame tra il matrimonio e il concetto di formazione sociale familiare, riservando ad essa in via esclusiva provvidenze, agevolazioni fiscali ed economiche;  all'art. 2, invece, il disegno di legge individua alcuni diritti e doveri dei conviventi maggiorenni, non legati da rapporti di parentela o di coniugio, purchè la convivenza duri da almeno tre anni, periodo ridotto ad un anno in presenza di figli minori.

 

Qui di seguito le disposizioni contenute nel progetto di legge:

comma 2: al cessare della convivenza, prevede un obbligo alimentare se una delle parti versa in stato di bisogno;

comma 3: stabilisce il cumulo dei redditi ai fini del calcolo ISEE;

comma 4: attribuisce il diritto di abitazione nell'immobile di comune residenza in favore del convivente superstite; tale diritto si estingue in caso di nuova convivenza o matrimonio;

comma 5: prevede la successione nel contratto di locazione del convivente (già ipotizzata dalla giurisprudenza di legittimità).

comma 6: disciplina il diritto di visita in favore del convivente nei luoghi di cura ove è ricoverato l'altro convivente (tale disposizione non è però molto chiara nella formulazione);

comma 7: garantisce il diritto di fruire dei permessi retribuiti ex L. 53/2000 in favore del convivente che debba assistere l'altro o i familiari a suo carico;

comma 8: riconosce al convivente il potere di disporre il trattamento del corpo e la celebrazione delle esequie, salvo disposizioni contrarie risultanti da atto scritto o autografo;

comma 9: prevede in favore del convivente una disposizione attributiva di un legato, proporzionato al suo stato di bisogno, nei limiti della disponibile.

 

Per completezza riportiamo l’elenco degli altri DDL in materia di unioni civili, con il relativo numero di riferimento, esaminati nella stessa seduta.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

 

Testo del Disegno di Legge n. 1316

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