Come provare la tempestività della notifica di un atto consegnato all'unep?

Giovedi 26 Aprile 2018

Com’è noto, dopo la sentenza n. 447/02 della Corte Costituzionale con la quale i giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e dell’articolo 4, 3° co., della legge 20.11.1982, n. 890 (notificazione a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazioni di atti giudiziari) nella parte in cui prevedeva che la notificazione a mezzo posta si perfezionava per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente, nel nostro ordinamento giuridico attualmente vige il principio generale di scindibilità della notifica tra il soggetto richiedente e quello destinatario.

Infatti, qualunque sia la modalità di trasmissione o esecuzione dell’atto, la notifica, quando deve effettuarsi entro un termine stabilito, si considera perfezionata da parte del richiedente al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario il quale funge da tramite nel relativo procedimento.

Come deve essere fornita la prova del suddetto adempimento?

Sulla questione si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8862/2108, pubblicata il 10 aprile scorso, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che la prova è data dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, apposto sull’atto dall’Ufficiale Giudiziario recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese.

IL CASO: la decisione prende spunto dall’appello promosso da un Ente contro la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso avverso un’ordinanza di ingiunzione promosso da due soggetti ingiunti. Il gravame veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale per essere stato proposto oltre il termine “lungo” dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado previsto dall’articolo 327 cp.c. Secondo il Tribunale l’appello era stato notificato a mani del procuratore della parte appellata oltre il suddetto termine.

Avverso la sentenza del Tribunale, l’Ente proponeva ricorso per Cassazione deducendo, con un unico motivo, la falsa applicazione dell’art. 149, 3° co., cod. proc. civ.. secondo il quale “per il notificante la notifica dell’appello si è perfezionata con la consegna all’Ufficiale Giudiziario” e non il giorno in cui la stessa era stata eseguita con la consegna a mani del procuratore dell’appellato. Pertanto la notifica dell’appello, secondo l’Ente ricorrente, era avvenuta tempestivamente.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, i giudici di Piazza Cavour hanno osservato che, in tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 447/2002 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, 3° co., della legge 20.11.1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario – opera nell’ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, “qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato” (cfr. Cass. 11/01/2007, n. 390; Cass. 25/02/2015, n. 3755, secondo cui, in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell’art. 116, 1° co., n. 1, d.p.r. 15.12.1959, n. 1229, fanno fede fino a querela di falso).

Poichè nel caso esaminato, dal timbro apposto dall’ufficiale giudiziario sull’ultima pagina dell’atto di appello (timbro munito di sottoscrizione, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese), si desume univocamente che l’atto di appello è stato consegnato per la notifica allo stesso ufficiale giudiziario prima del decorso del termine semestrale di pubblicazione della sentenza impugnata, secondo gli Ermellini nessuna decadenza dall’impugnazione si è verificata.

Pertanto, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale in persona di un diverso magistrato il quale dovrà esaminare l’appello tenendo conto di quanto statuito in merito al perfezionamento della notifica del gravame proposto dall’Ente.

Calcolo scadenze per impugnazioni

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 2, Ordinanza n. 8862 del 10/04/2018

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