Il "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" (CCII), approvato lo scorso 11 gennaio con il D. Lgs. n.14/2019, è il frutto di una riforma che trae origine dalla Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea 2014/135/UE intenzionata ad adeguare le procedure degli Stati membri ai principi attualmente vigenti in materia di crisi d'impresa nel resto del mondo.
Giovedi 23 Maggio 2019 |
L’intento è quello di uniformare il tutto, per quanto possibile, alle procedure, normative e tendenze in materia elaborate dalla Banca Mondiale e dall' UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale).
E' chiaramente enunciato nel testo del D. Lgs. n.14/2019 che il soggetto in difficoltà economiche, sia esso sovraindebitato o a rischio di crisi, può, con gli strumenti e le procedure adeguate, sanare il proprio stato preservando contemporaneamente anche gli interessi dei creditori.
Il codice all'art.1 “disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.”; ne deriva pertanto un'ampia gamma di soggetti destinatari, possibili fruitori di tali procedure, purché versino nella situazione di crisi o di insolvenza definite dall’art. 2 come “crisi: lo stato di difficoltà economica finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Oltre ai criteri che permettono di individuare i soggetti ammessi alla disciplina del CCII, sono elementi fondamentali anche gli obblighi espressamente previsti per le imprese, quali quello, ex art. 14, di segnalazione degli organi di controllo societari e quello, ex art. 15, di segnalazione di creditori pubblici qualificati: ci troviamo dinanzi ad una doppia funzione di controllo, una interna ed una esterna all'impresa, la cui tempestiva attivazione può determinare la prosecuzione delle attività economiche con salvezza dell'imprenditore e dei creditori esso collegati.
E' evidente che l'obbligo interno alla società (art. 14 CCII) ha una funzione di costante controllo, monitoraggio e prevenzione della situazione di crisi, e costringe quindi l'imprenditore ad attivare piani e strategie economiche utili ad evitare un futuro stato di crisi/insolvenza.
Ai fini dell'attuazione dei rimedi e delle procedure previste nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza è essenziale che lo stato di sofferenza non sia dovuto a colpa dell'imprenditore.
Quindi per godere dei rimedi offerti dal CCII tutte le imprese hanno l'onere di adottare modalità di controllo, monitoraggio e certificazione del loro stato patrimoniale e di solvibilità.
Diversamente, il buon esito di tale procedura potrebbe essere arduo.