Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato nel novembre 2017 le “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare”, che ha trasmesso a tutti gli Ordini degli Avvocati, anche ai fini delle stipula di eventuali protocolli con la magistratura a livello territoriale.
Obiettivo primario di tale documento è quello di limitare, per quanto è possibile, il contenzioso riguardante l'individuazione e le modalità di rimborso di quelle spese, riguardanti la prole, che non rientrano nel contributo ordinario dei genitori al mantenimento dei figli.
Infatti, si legge che “ Una delle cause che più frequentemente alimenta il conflitto tra i genitori nel momento della crisi del consorzio familiare concerne da un lato l'individuazione delle spese correnti della famiglia – ossia quelle che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli e, dall'altro, la determinazione delle spese extra assegno”.
Necessario quindi recintare concettualmente le voci di “spese straordinarie” che, per definizione, sono quelle imprevedibili nell'an e non determinabili nel quantum, perchè afferiscono ad esigenze episodiche e saltuarie o ad eventi imprevedibili che non rientrano nelle normali consuetudini di vita dei figli.
Da qui il CNF elabora una classificazione o esemplificazione delle spese di varia natura:
A) Spese comprese nell'assegno di mantenimento:
- vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell'abitazione (comprese le utenze), tasse scolastiche (ecceto quelle universitarie), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (es. antibiotici, antipiretici ecc), trasposto urbano, ricarica cellulare, gite scolastiche in ambito giornaliero; baby sitter – se già esistente in precedenza alla crisi - attività ricreative abituali ecc.
B) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione ( debitamente documentate):
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese per dentista, oculista e sanitarie tramite SSN ( in difetto di accordo su specialista privato); spese di assicurazione e bollo per mezzo di trasposto (quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori).
C) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
- Scolastiche: scuole private, spese di alloggio in università pubbliche e private, ripetizioni, master e specializzazioni post universitari, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio ecc;
- Spese di natura ludica e parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private ecc.;
- Spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e quanto necessario per l'eventuale attività agonistica;
- Spese medico sanitarie: interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche ecc;
- Ricevimenti e feste dedicate ai figli.