Citazione non rispetta il termine di comparizione: va chiesta in comparsa una nuova udienza

Si segnala la sentenza n. 24484 del 17/1072017 con cui la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alle conseguenze del mancato rispetto del termine a comparire nell'atto di citazione.

Lunedi 23 Ottobre 2017

Il caso: Il Condominio B. conveniva avanti al Tribunale il suo ex amministratore, Dott. R.L., rappresentando che questi aveva affidato l'incarico di svolgere lavori per complessivi Euro 50.908,80 - relative allo smaltimento presso le pubbliche discariche di materiali edili- ad una società di cui egli stesso era socio amministratore, lavori regolarmente pagati; che tali lavori e i conseguenti pagamenti non erano stati autorizzati da alcuna Delib. Assembleare, nè la relativa spesa risultava inserita in alcun bilancio preventivo, nè l'effettuazione della stessa rispondeva a ragioni di urgenza; chiedeva pertanto la condanna dell'amministratore di  "restituire al Condominio la spesa illecitamente e infondatamente sostenuta pari alla somma di Euro 50.908,80 o di quell'altra che sarà ritenuta di legge e provata".

L'amministratore si costituiva e in via riconvenzionale chiedeva la condanna del Condominio a versargli la somma Euro 30.661,41 a titolo di spettanze dovutegli al momento della passaggio delle consegne al nuovo amministratore.

Il tribunale rigettava la domanda dell'attore e accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto; in sede di appello la Corte distrettuale, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava che il Condominio nulla doveva alla società C. srl e che l'amministratore., versando a tale società la somma non dovuta di Euro 50.908,80, si era reso inadempiente agli obblighi del suo mandato e conseguentemente, condannava il R. a restituire detta somma al Condominio.

R. propone ricorso per Cassazione, deducendo, tra l'altro,  violazione dell'art. 164 c.p.c., comma 3 in quanto:

- fin dalla comparsa di costituzione in primo grado - e poi ancora nell'udienza di cui all'art. 180 c.p.c.- egli aveva preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine di comparizione previsto dall'art. 164 c.p.c.;

- il tribunale non aveva fissato una nuova udienza nel rispetto dei termini, per cui tale nullità non era stata sanata dalla costituzione del convenuto;

- la corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità del procedimento e della sentenza di primo grado e rinnovare gli atti nulli ai sensi dell'art. 162 c.p.c.; cosicchè, non essendosi provveduto in tal senso, la stessa sentenza di appello doveva giudicarsi nulla.

La Corte di Cassazione rigetta il motivo di appello per i seguenti motivi:

1)  il ricorrente non deduce di aver riproposto in secondo grado l'eccezione di nullità della citazione introduttiva, cosicchè nella specie trova applicazione il principio per cui l'eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo carente dei requisiti prescritti dall'art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3) e 4), si risolve in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado;

2) se la suddetta nullità non viene fatta valere nel giudizio di appello nè dal soccombente nè dal vincitore, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall'art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione;

3) inoltre, il ricorrente non ha avanzato, in sede di costituzione in primo grado, istanza di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini: per costante giurisprudenza di questa Corte, la mera proposizione dell'eccezione di mancato rispetto del termine a comparire, non accompagnata da una espressa richiesta di fissazione di nuova udienza nel rispetto di tale termine, non è idonea ad impedire l'effetto sanante della costituzione del convenuto;

4) infatti la mancata fissazione della nuova udienza nel rispetto dei termini, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando, peraltro, che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa.

Allegato:

Cass. civile Sez. II, Sentenza del 17/10/2017 n.24484

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Termini Processuali civili

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