A chi spetta attivare la mediazione nella opposizione a D.I.? La parola alle Sezioni Unite

Saranno, quasi sicuramente, le Sezioni Unite della Cassazione a dirimere il contrasto sorto all’interno della giurisprudenza di merito sull’individuazione del soggetto tenuto ad instaurare il procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e sulle conseguenze derivanti dalla sua mancata instaurazione.

Venerdi 26 Luglio 2019

Infatti, con l’ordinanza interlocutoria n. 18741/2019, pubblicata il 12 luglio scorso, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha inviato gli atti al Primo Presidente al fine di valutare l’opportunità di rimettere la questione all’esame delle Sezioni Unite.

IL CASO: La vicenda che ha dato luogo alla suddetta ordinanza trae origine dall’opposizione, con domanda riconvenzionale di risarcimento danni, promossa da alcuni correntisti di una banca avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da quest’ultima a titolo di saldo debitore di conto corrente.

Nel corso del giudizio veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo per un importo inferiore a quello ingiunto e veniva disposta l’instaurazione del procedimento di mediazione.

Nessuna delle parti procedeva all’introduzione della mediazione e l’opposizione, unitamente alla domanda riconvenzionale, veniva dichiarata improcedibile dal Tribunale, il quale riteneva che l’obbligo incombeva sull’opponente. Il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello ai sensi dell’art. 348 bis cpc.

Pertanto, gli opponenti, interponevano ricorso per Cassazione deducendo la violazione o la falsa applicazione dell’art. 5 d. Igs. n. 28 del 2010, rilevando che, come affermato da numerose decisione di merito, è onere del creditore opposto instaurare il procedimento di mediazione, essendo nel giudizio di opposizione l’attore sostanziale.

LA DECISIONE: Com’è noto, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2010, istitutivo del procedimento di mediazione, all’interno della giurisprudenza di merito si sono formati due orientamenti contrastanti circa l’individuazione del soggetto tenuto all’instaurazione del procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre fino ad oggi, si registra un solo intervento della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 24629/2015, ha affermato che l'onere di introdurre la mediazione obbligatoria grava sull’opponente in quanto la diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perchè premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice, avendo quest’ultimo con il decreto ingiuntivo scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.

Il primo orientamento formatosi all’interno della giurisprudenza di merito (maggioritario), conformemente a quanto statuito dalla Cassazione con la citata sentenza del 2015, sostiene che nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l’onere spetta all’opponente e in caso di mancata introduzione l’opposizione viene dichiarata improcedibile e di conseguenza il decreto ingiuntivo diviene definitivamente esecutivo.

Il secondo orientamento (minoritario), sostiene, invece, che l’onere dell’introduzione della mediazione incombe sull’opposto e in caso di mancata instaurazione l’opposizione viene accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

La Terza Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria in commento, ritenendo che entrambe le posizioni sostenute dalla giurisprudenza di merito sono assistite da valide ragioni tecniche e appaiono essere proiezione di diversi principi, ha ritenuto sussistente il presupposto della questione di massima di particolare importanza che giustifica la rimessione alle Sezioni Unite. Pertanto, ha provveduto in tal senso, evidenziando che la questione riveste particolare importanza perché tocca un tema sul quale oltre a registrarsi un ampio contrasto nella giurisprudenza di merito e un ampio dibattito in dottrina è “reso più acuto dalla frequenza delle questioni che in siffatta materia vengono sottoposte a giudizio”.

Inoltre, secondo i Giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, stante la vastità del contenzioso interessato dalla mediazione e il diffuso ricorso al procedimento monitorio, è necessario la rilevanza nomofilattica della pronuncia delle Sezioni Unite.

Allegato:

Risorse correlate:

Pagina generata in 0.099 secondi