Cds: l'opposizione a preavviso di fermo segue il rito ordinario di cognizione

Lunedi 12 Novembre 2018

L’atto di opposizione avverso il provvedimento di fermo amministrativo relativo a sanzioni per violazioni al codice della strada va notificato al Ministero dell’Interno presso la competente Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorita’ Giudiziaria competente e non presso la Prefettura.

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 28528/2018, pubblicata l’8 novembre scorso che, nell’analizzare la natura giuridica del fermo amministrativo, ha affermato il seguente principio di diritto: “L’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo previsto dall’articolo 86 del dpr 602/73, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che ad essa è applicabile la previsione di cui al combinato disposto dell’articolo 144, primo comma, Cpc e dell’articolo 11, primo comma, del Rd 1611/33, in forza del quale l’atto introduttivo del giudizio nei confronti di un’amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l’ufficio dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria competente, con esclusione della deroga prevista dagli articoli 6, comma 9, e 7, comma 8, del decreto legislativo 150/11, valevole solamente per i giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada».

IL CASO: nella vicenda esaminata dai Giudici di legittimità, un contribuente proponeva opposizione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso nei suoi confronti per sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada. L’opposizione veniva notificata presso le amministrazioni periferiche e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato dove le suddette amministrazioni erano domiciliate. L’impugnazione veniva accolta dal Giudice di Pace e la sentenza di prime cure veniva confermata in sede di Appello dal Tribunale. Pertanto, avverso la sentenza di appello veniva interposto ricorso per Cassazione da parte dell’Agente della Riscossione, mentre l’Avvocatura Generale dello Stato nel costituirsi per conto del Ministero dell’Interno, presentava ricorso incidentale con il quale eccepiva la nullità dell’atto di citazione in opposizione al preavviso di fermo amministrativo e del successivo atto di appello in quanto entrambi notificati direttamente presso le amministrazioni periferiche.

LA DECISIONE: Gli Ermellini, con la sentenza in commento, hanno ritenuto che, come affermato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 15354/2015, il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non di atto di espropriazione forzata, ma di misura puramente afflittiva il cui scopo è quello di indurre il debitore all’adempimento e di conseguenza, trattandosi di un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, la sua impugnazione segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore. Di conseguenza, essendo la suddetta opposizione un’azione di accertamento negativo, essa è soggetta agli stessi criteri di competenza che valgono per l’opposizione a verbale di accertamento e per l’opposizione ad ordinanza di ingiunzione (Cass. Sez. Unite n. 10261/2018).

Inoltre, hanno continuato i giudici di legittimità, la notifica dell’atto di opposizione a fermo amministrativo va eseguita ai sensi dell’articolo 144 c.p.c integrato dall’articolo 11, primo comma del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, come modificato dall’articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, secondo il quale: “tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria dinnanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente”, e al successivo secondo comma è statuito che : “ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza”.

Di conseguenza è da considerarsi nulla e non inesistente la notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all’Amministrazione dello Stato e non presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi in cui non vi è deroga alla regola di cui all’articolo 11 r.d. N. 1611 del 1933. La nullità, in questi casi, può essere soggetta a rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., o sanata con la costituzione dell’Amministrazione.

Pertanto, in applicazione del suddetto principio di diritto e sulla scorta delle suddette osservazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale promosso dall’Avvocatura Generale dello stato quale rappresentante ex lege del Ministero dell’Interno e dichiarato la nullità della sentenza di primo grado con rinvio al Giudice di Pace che aveva emesso la suddetta sentenza.

Allegato:

Cassazione civile Sez. III Sentenza n. 28528 del 08/11/2018

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