Cause di valore inferiore ad euro 1033,00 sempre esenti dall'imposta di registro

Martedi 11 Dicembre 2018

A prescindere dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, sono esenti dal pagamento dell’imposta di registro tutte le sentenze emesse nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad euro 1.033,00.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32178/2018, depositata il 4 dicembre scorso.

Norma di riferimento: Articolo 46 della legge n. 374/1991, I° comma:

Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni”.

IL CASO: La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa ad una sentenza emessa dal Tribunale in sede di appello avverso una sentenza del Giudice di Pace nell’ambito di una controversia di valore inferiore ad euro 1.033,00.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale, l’esenzione prevista dall’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 istitutiva del Giudice di Pace deve essere interpretata nel senso che la stessa è estesa non solo alle controversie di primo grado ma anche agli eventuali successivi gradi di giudizio. Pertanto, l’Amministrazione Finanziaria, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, interponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 46 della legge 374 del 1991 e degli artt. 12 e 14 delle preleggi, per aver la Commissione Tributaria ritenuto applicabile la suddetta norma anche ai giudizi di appello avverso le decisione dei Giudici di Pace.

LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Commissione Tributaria Regionale e nel rigettare il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate ha dato continuità al principio stabilito con la sentenza n. 16978/2014, secondo il quale: “In tema di imposta di registro, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art. 46 della legge 21 novembre 1991 n. 374, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua "ratio", intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto”.

Secondo gli Ermellini, la ratio dell’articolo 46 della legge n. 374/1991 è quella di esonerare le cause di valore inferiore ad euro 1.033,00 dal carico fiscale perchè di minimo valore, ovvero di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto. Infatti, l’imposta di registro è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento.

Allegato:

Cassazione civile Sez. V Ordinanza n. 31278 del 04/12/2018

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