Rientrano nella giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla richiesta di pagamento del contributo unificato inevaso.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’ordinanza 24191/2023, pubblicata l’8 agosto 2023.
Venerdi 25 Agosto 2023 |
IL CASO: Un’associazione proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l’invito al pagamento del contributo unificato notificatole per un distinto giudizio dalla stessa promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione indicando il giudice amministrativo quale organo avente la cognizione sulla controversia.
Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, quest’ultimo sollevava, d’ufficio, il conflitto negativo di giurisdizione, sospendendo il giudizio di merito e rimettendo gli atti alle Sezioni Unite della Cassazione.
Il Tribunale Amministrativo Regionale chiedeva ai giudici della Suprema Corte di dichiarare la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario a decidere sulla controversia.
LA DECISIONE: Il conflitto di giurisdizione è stato risolto dalle Sezioni Unite in favore del giudice tributario.
Gli Ermellini, nel decidere, hanno dato continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la natura tributaria del contributo unificato e, quindi, la devoluzione al giudice tributario delle controversie concernenti l’impugnazione di atti avente ad oggetto la pretesa dell’Amministrazione alla corresponsione del relativo contributo rimasto inevaso.
Come affermato, anche di recente dalla Sezione Tributaria della stessa Corte di Cassazione, hanno concluso, atteso che il contributo unificato può “in parte concorrere al funzionamento dell'intero sistema di giustizia tributaria ed anche a coprire le spese per i compensi dei giudici tributari - ciò non incide affatto sull'indipendenza e l'imparzialità di questi ultimi sulla relativa questione, non essendovi alcuna relazione diretta tra il contributo unificato, e ancor meno l'individuazione della parte tenuta a corrisponderlo, e il compenso delle persone fisiche che decidono la causa, parimenti a quanto, peraltro, avviene nei giudizi ordinari”.