Cassazione: rilevanza delle tabelle milanesi per il risarcimento del danno non patrimoniale

Cassazione Penale, sentenza n. 3802/2015.
Mercoledi 4 Febbraio 2015

Nel procedimento penale con rito abbreviato a carico del conducente di una autovettura che, in stato di ebbrezza, aveva investito dei pedoni sulle strisce pedonali, causando il decesso di uno di essi e cagionando lesioni personali agli altri, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduceva la pena da tre anni e quattro mesi, a due anni e otto mesi di reclusione, confermando peraltro la sentenza del tribunale nella parte in cui condannava l'imputato al risarcimento dei danni esistenziali patiti dalle parti.

La Corte territoriale rilevava che la pena base stabilita dal primo giudice in cinque anni di reclusione poteva essere ridotta a quattro anni per effetto delle circostanze generiche a cui andava applicata la diminuente per il rito, ma non poteva essere riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 numero 6 cod. pen, nonostante che l'imputato avesse risarcito le parti civili in modo che la somma versata a ciascuna di esse, unitamente a quella corrisposta dalla compagnia di assicurazione, avesse raggiunto il massimo previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano.

La Corte di appello, senza alcuna spiegazione sul punto, aveva affermato che gli interventi economici integrativi compiuti dall'imputato, unitamente agli indennizzi assicurativi, non potevano però essere ritenuti integralmente satisfattivi del danno esistenziale, e pertanto non poteva essere concessa l'attenuante de quo.

Il reo proponeva quindi ricorso per Cassazione, e tra i motivi di doglianza, rilevava la violazione di legge e vizio di motivazione laddove il giudice di appello aveva negato all'imputato la concessione dell'attenuante de quo, e questo nonostante che avesse riconosciuto eccezionale e meritevole di considerazione il fatto che l'imputato avesse versato un risarcimento ingente.

La corte di appello - lamentava il ricorrente - non aveva motivato la decisione per cui riteneva che dovesse essere versata alle parti civili una somma maggiore di quella prevista dalle tabelle di Milano, in considerazione delle particolari condizioni psichiche e relazionali in cui versavano le stesse a causa del lutto subito.

La Corte di Cassazione, IV Sez. Pen., con la sentenza n. 3802 del 27/01/2015, nell'accogliere il ricorso, in punto di risarcimento del danno non patrimoniale precisa quanto segue:

  1. In primo luogo l'attenuante di cui all' art. 62 numero 6 cod. pen, “non può sussistere se il riequilibrio patrimoniale non risulti pieno” , ossia essa può essere invocata solo nel caso in cui la riparazione del danno sia integrale e quindi effettiva.

  2. Le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono un “valido e necessario parametro di riferimento” per la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c , laddove la fattispecie in concreto non presenti circostanze tali da richiedere una variazione in aumento o in diminuzione;

  3. Il giudice deve verificare se i parametri delle tabelle milanesi tengano conto del c.d. “danno esistenziale”, dovendo in caso contrario procedere alla “personalizzazione” del relativo risarcimento per garantire l'integralità del ristoro: in tal caso però il giudice “deve esplicitare le ragioni per le quali nel caso concreto la somma prevista quale ristoro del danno patito deve essere maggiore per la particolare gravità delle sofferenze patite dalle parti civili rispetto a quelle che generalmente conseguono ad un evento luttuoso”.

In definitiva, il discostamento dalle tabelle del tribunale di Milano deve essere adeguatamente motivato, costituendo le tabelle stesse un riconosciuto valido parametro di riferimento per il risarcimento del danno non patrimoniale.

 

Leggi la sentenza n. 3802

Calcola il risarcimento con le tabelle di Milano

Pagina generata in 0.007 secondi