Cassazione: ordinanza di estinzione del processo ex art. 308 cpc: termini e forma dell'appello

Cass. Civ. Sezioni Unite - Sentenza n. 22848 del 08/10/2013.
Martedi 22 Ottobre 2013

Sentenza prettamente “tecnica” e risolutiva della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 08/10/2013 n. 22848, che dirime un contrasto giurisprudenziale in merito alle forme e ai termini dell'appello avverso la sentenza reiettiva del reclamo proposto contro l'ordinanza di estinzione del processo di cognizione per inattività delle parti ex art. 308 II° comma cpc. pronunciata dal giudice istruttore.

In particolare le norme di riferimento sono l'art. 308 cpc, citato, l'art. 130 disp.att. c.p.c.l'art. 156 c.p.c..

L'art. 308 prevede che "L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunziata fuori dall'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178, commi 3, 4 e 5.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie".

L'art. 130 disp.att. recita: “Nel giudizio di appello contro la sentenza che ha dichiarato l'estinzione del processo a norma dell'art. 308 del codice o che ha provveduto sul reclamo previsto nell'articolo 630 del codice stesso, il collegio, quando è necessario, autorizza le parti a presentare memorie fissando i rispettivi termini, e provvede in camera di consiglio con sentenza".

La querelle sulla quale la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi attiene alle forme che deve rivestire l'appello ex art. 130 disp. att., se cioè esso debba essere proposto con atto di citazione o con ricorso.

I dubbi interpretativi nascevano dalle stesse disposizioni normative , laddove prevedono che "...il collegio... provvede in camera di consiglio...": al riguardo alcuni ritenevano che sulla base di tale disposto l'applicazione del rito camerale - contemplato per l'intero procedimento di reclamo avverso l'ordinanza estintiva del giudice istruttore (come inequivocamente attestato dal richiamo dell'art. 308 c.p.c., comma 1, al precedente art. 178, commi 3, 4 e 5), dovesse estendersi anche all'intera successiva impugnazione della sentenza reiettiva del succitato reclamo – impugnazione che quindi doveva essere svolta nelle forme del ricorso -  mentre per altri  l'applicazione del rito camerale doveva essere circoscritta alla fase decisionale di tale impugnazione, essendosi voluto solo evitare la forma della discussione pubblica preceduta dallo scambio di conclusioni di merito, con mantenimento, per la fase introduttiva dell'impugnazione, delle forme procedimentali ordinarie, con la conseguenza che l'appello poteva essere proposto nelle forme dell'atto di citazione.

Le Sezioni Unite pervengono alla conclusione che “nella prospettiva di cui all'art. 130 disp. att. c.p.c., il rito camerale si applica all'intero procedimento d'appello avverso sentenza reiettiva di reclamo, ex art. 308 c.p.c., comma 2, contro declaratoria di estinzione del processo pronunziata dal giudice istruttore, e, conseguentemente, anche al relativo atto introduttivo, con la conseguenza che per la Corte esso deve rivestire la forma del ricorso da depositare in Cancelleria entro i termini prescritti dagli artt. 325 e 327 c.p.c.

Per effetto, poi, della generale applicabilità dell'art. 156 cpc in tema di conversione degli atti nulli, l'appello avverso sentenza ex art. 308 c.p.c., comma 2, reiettiva di reclamo proposto avverso declaratoria di estinzione del processo pronunciata dal giudice istruttore, promosso con citazione anzichè con ricorso è suscettibile di sanatoria, in via di conversione ai sensi dell'art. 156 c.p.c., a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato, non solo notificato alla controparte, ma anche depositato nella Cancelleria del giudice.

 

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