Cassazione, obblighi di assistenza: l'inadempimento non sempre integra il reato ex art. 570 c.p.

Cassazione penale Sez. VI, Sentenza n. 15898 del 09/04/2014.
Lunedi 12 Maggio 2014

La Corte di Cassazione Penale con la sentenza N. 15898 del 09/04/2014 torna ad occuparsi del reato di cui all'art. 570 c.p. che sanziona il comportamento di chi, onerato in sede civile dell'obbligo di versare i mezzi di sussistenza ai propri familiari, non vi provvede, incorrendo quindi in responsabilità penale.

Nella fattispecie in esame - che ricorre con un certa frequenza - il soggetto obbligato, a seguito del mutamento della propria situazione lavorativa, da cui era derivato un peggioramento delle proprie condizioni economiche, ancora prima di chiedere la modifica dei provvedimenti economici in sede civile, si era “autoridotto” l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli, sia pure per un breve periodo.

La sentenza di primo grado di assoluzione veniva riformata dal giudice di appello che dichiarava l'imputato responsabile agli effetti civili del reato di cui all'art. 570 cp  e lo condannava al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

 

La difesa impugna la sentenza di appello, ritenendola errata per i seguenti motivi:

1) In primo luogo il giudice di appello ha confuso il concetto penalistico di “mezzi di sussistenza” con quello civilistico di “mantenimento”, e pertanto avrebbe dovuto preliminarmente stabilire se l'inadempimento dell'imputato aveva privato o meno i soggetti beneficiari di tali mezzi, dal momento che l'ipotesi di reato di cui  all'art. 570 c.p. non può assumere carattere sanzionatorio del mero inadempimento del provvedimento del giudice.

2) Inoltre il giudice di appello non ha motivato adeguatamente in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, in quanto da un lato ha ignorato, sul piano dell'intenzionalità, la difficoltà economica conseguente alla riduzione della sua capacità reddituale e dall'altro non ha considerato rilevante la circostanza che l'obbligato si era limitato, per un breve periodo, a ridurre, peraltro in misura modesta, l'importo dell'assegno.

 

La Corte di Cassazione, nell'accogliere i motivi del ricorso, approfondisce la portata precettiva dell'art. 570 c.p. individuandone i seguenti caratteri distintivi.

a) Integra il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, omettendo di versare l'assegno di mantenimento;

b)  Non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l'inadempimento civilistico, poichè la norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende sottrarsi all'assolvimento degli obblighi imposti con la separazione: non è sufficiente quindi una qualsiasi forma di inadempimento e, trattandosi di reato doloso, la condotta omissiva deve essere accompagnata dal necessario elemento psicologico.

c)   Sul piano oggettivo, deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire.

d)  Se da un lato non è giustificata un'arbitraria autoriduzione dell'assegno, dovendo la parte in ogni caso rivolgersi al giudice civile per ottenere eventuali revisioni dell'importo, dall'altro  “La situazione è diversa in tutti quei casi in cui in cui ci si trovi dinanzi ad un limitato ritardo, ad un parziale adempimento, ovvero ad una omissione dei pagamenti, che trovino precise giustificazioni nelle peculiari condizioni dell'obbligato ed appaiano agevolmente collocabili entro un breve, o comunque ristretto, lasso temporale, quando a fronte di un più ampio periodo preso in considerazione risulti accertata la piena regolarità nel soddisfacimento dei relativi obblighi”.

e)  In definitiva, un inadempimento rilevante per il diritto civile, non necessariamente integra l'azione tipica della sottrazione agli obblighi economici di cui alla norma in commento:  essa deve essere “...valutata unitamente a tutte le altre circostanze di fatto offerte dalla disamina del caso concreto, ed in particolare agli altri dati inerenti sia alla eventuale regolarità dei pagamenti complessivi precedentemente effettuati dall'obbligato, che alla oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica nei frattempo intervenuto, a fronte del necessario soddisfacimento delle esigenze proprie dei soggetti tutelati.”

 

Testo integrale della sentenza 

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