Cartella di pagamento notificata in formato pdf tramite pec senza conformità: conseguenze

Con l’ordinanza 21328/2020, pubblicata il 5 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità o meno della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec in formato pdf senza l’attestazione di conformità.

Mercoledi 14 Ottobre 2020

IL CASO: Una società impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale un intimazione di pagamento notificatale dall’Agente della Riscossione deducendo l’inesistenza della notifica della cartella presupposta eseguita a mezzo della posta elettronica certificata.

Il ricorso veniva rigettato e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di appello promosso dalla ricorrente originaria. Secondo i giudici di appello, non essendo la cartella un documento di origine cartacea (o analogica) ma informatico, non vi era nessun obbligo di attestare la conformità della copia informatica all’originale della cartella. Pertanto, la vertenza veniva sottoposta all’esame della Corte di Cassazione dalla società contribuente la quale deduceva la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 23 e 24, (Codice Amministrazione Digitale), per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato e dichiarato l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento mancante dell'attestazione di conformità dell'atto analogico a quello digitale notificato, trasmessa alla contribuente in formato pdf, priva di cosiddetta firma digitale.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver premesso che la notifica della cartella esattoriale a mezzo di posta elettronica certificata, modalità di partecipazione dell'atto, è consentita ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, e del richiamato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 comma 7, ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato.

Secondo gli Ermellini:

  1. come già affermato in altri arresti, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. copia informatica"), dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta;

  2. la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, va esclusa in quanto era facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico" e " nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale";

  3. come affermato dalle Sezioni Unite l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620);

  4. per la notifica a mezzo pec non è necessario l'attestazione di conformità in quanto ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3, - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta".

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