Cani di amici in casa: cortesia o pensione abusiva?

Per il Tribunale di Milano ospitare occasionalmente animali di amici non implica esercizio di un’attività professionale o organizzata; si tratta di episodi isolati e privi di sistematicità, che non provano l’esercizio di una pensione per animali, la quale richiederebbe invece i caratteri dell’abitualità, dell’organizzazione e della professionalità.

Venerdi 29 Maggio 2026

Una sentenza interessante che affronta una vicenda ricorsiva che potrebbe creare più problemi di quello che appare.

Interessante pronuncia del Tribunale di Milano (n. 2555/2026).

Tizio lamenta che Caio utilizzi l’appartamento di proprietà della società Topolino, di cui è socio, per un’attività di cure e pensione per cani, in violazione del regolamento condominiale, compromettendo le condizioni igienico-sanitarie dello stabile e creando disappunto tra i condomini. Chiede quindi la cessazione dell’attività.

Caio nega l’esistenza di una simile attività, sostenendo che si tratti soltanto di episodi di mero accudimento, saltuario e gratuito, di animali appartenenti ad amici e condomini.

Ebbene, per il Tribunale milanese non emerge l’esercizio di un’attività professionale o organizzata. Si tratta, si legge nella sentenza, di episodi isolati e privi di sistematicità, che non provano l’esercizio di una pensione per animali, la quale richiederebbe invece i caratteri dell’abitualità, dell’organizzazione e della professionalità.

Caio, in sostanza, si limita ad accudire sporadicamente cani di proprietà di amici o di altri condomini a titolo di cortesia.

Il Tribunale evidenzia in particolare l’assenza di avvicendamento dei cani custoditi. La presenza costante dei medesimi animali dimostra infatti che manca un’offerta di servizio al pubblico, trattandosi piuttosto di una gestione circoscritta a una ristretta cerchia di conoscenti, del tutto compatibile con la destinazione dell’immobile a civile abitazione.

Non sussiste dunque la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate da Tizio. Questione diversa è quella, ben nota, della legittimità della detenzione di animali all’interno delle unità private site in condominio, come previsto dall’ormai non più recente riforma del condominio.

Anche sotto il profilo igienico-sanitario, gli accertamenti dell’ATS non evidenziano alcun pregiudizio per la salubrità degli ambienti condominiali, contrariamente a quanto sostenuto da Tizio.

Rimane il tema dell’art. 844 c.c., relativo ai rumori. Ma anche su questo punto Tizio non coglie nel segno: le contestazioni provenienti da alcuni soltanto dei condomini non sono ritenute sufficienti dal Tribunale a dimostrare il superamento della soglia di tollerabilità legale, specie in assenza di analoghe doglianze da parte degli altri confinanti.

Particolarmente interessante è il passaggio della sentenza in cui si afferma che: «Non si può, infatti, pretendere di inibire totalmente l’istinto naturale dei cani di abbaiare».

È bene però sottolineare che ciò non significa affatto riconoscere ai cani un indiscriminato “diritto di abbaiare”, né ritenere l’abbaio, nelle sue diverse manifestazioni sonore, sempre non sanzionabile. Lo stesso Tribunale precisa infatti immediatamente dopo che la tolleranza verso saltuari episodi di disturbo resta circoscritta ai limiti della normale tollerabilità previsti dalla legge. Limiti che, nel caso di specie, non sono stati ritenuti superati.

Ed è proprio qui che riaffiora la ben nota difficoltà di individuare, in concreto, tali limiti.

Ovviamente non entro nel merito della sentenza. Mi permetto soltanto di osservare come la varietà e l’incertezza delle situazioni concrete possano rendere davvero difficile riconoscere i caratteri dell’abitualità, dell’organizzazione e della professionalità, con conseguenze non sempre lievi. Si tratta, tuttavia, di una considerazione personale, priva e non intenzionata ad avere alcun pregio giuridico.

Pagina generata in 0.004 secondi