Cambiale usata come promessa di pagamento e onere della prova

Lunedi 14 Agosto 2017

Nel caso in cui una cambiale venga utilizzata quale promessa di pagamento, spetta al debitore l’onere di provare l’inesistenza del rapporto causale.

Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.17850/2017 pubblicata il 19 luglio scorso.

IL CASO: Un creditore chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo sulla scorta di cinque vaglia cambiari rimasti insoluti. L’ingiunto proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca.

Deduceva che le cambiali azionate erano nulle in quanto prive dell’indicazione della data e del luogo di emissione; disconosceva la firma apposta sulle suddette cambiali ed eccepiva che nessun rapporto era intercorso con la parte ricorrente. La consulenza tecnica d’ufficio grafologica disposta nel corso del giudizio accertava che le firme apposte sulle cambiali erano autentiche.

L’opposizione veniva accolta parzialmente e limitatamente al criterio di determinazione degli interessi. Pertanto il decreto ingiuntivo veniva revocato con condanna del debitore al pagamento della somma ingiunta oltre agli interessi al tasso legale, alle spese di lite e della consulenza tecnica d’ufficio.

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello, la quale riteneva che le cambiali in virtù delle quali era stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo anche se erano nulle in quanto prive dell’indicazione della data e del luogo di emissione ma firmate dal debitore dovevano essere considerate quali promesse di pagamento e pertanto era da presumersi l’esistenza del rapporto causale sottostante e nessuna prova dell’insussistenza del suddetto rapporto era stata fornita dal debitore.

La sentenza della Corte di Appello veniva impugnata in Cassazione da quest’ultimo, il quale sulla scorta di un solo motivo deduceva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1988 codice civile, sostenendo che nessun rapporto causale era mai intercorso con l’ingiungente.
LA DECISIONE: I Giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, hanno rigettato il ricorso, osservando che:

1. Il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell’efficacia sua propria, può essere fatto valere come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l’emittente ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo (cfr. Cass. 28.11.1984 n. 6184);

2. L’utilizzo della cambiale quale promessa di pagamento, nei rapporti tra le parti del rapporto sottostante, implica l’esercizio dell’azione causale inerente a tale rapporto, e, in applicazione dell’art. 1988 codice civile grava il debitore dell’onere di provare l’inesistenza di tale rapporto, ovvero l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (cfr. Cass. 28/09/2011 n. 19860);

3. Nel caso in cui la cambiale viene usata come promessa di pagamento, l’onere di fornire la prova dell’inesistenza del rapporto causale si trasferisce ai sensi dell’art. 1988 codice civile sul debitore soltanto se risulta acquisita la prova del suo diretto rapporto cartolare con il creditore (cfr. Cass. 22.05.2008 n. 13099).

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 19/07/2017 n.17850

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