Il calvario dei malati cronici non autosufficienti che devono pagare l'intera retta di ricovero nelle rsa

Avv. Mara Battaglia.

L'argomento affrontato con l'allegata sentenza della Corte di Appello di Torino n. 563/2019 meriterebbe una ben più approfondita analisi, specie a livello costituzionale, su come viene garantito il principio del diritto alla salute, di quello che ci consente un breve articolo.

Lunedi 28 Ottobre 2019

Invitiamo a leggere la sentenza allegata perchè, come altre di questo tipo, fa sfoggio di una argomentazione ricca di riferimenti giurisprudenziali che tradotti in parole povere signifìcano: il malato cronico non autosufficiente (alzhaimer, demenza senile ecc. ) avrebbe diritto ad essere ricoverato gratuitamente in RSA, ma la Regione non ha i soldi e quindi deve pagarsi la retta, anche quella sanitaria.

E' un discorso ampio che coivolge i LEA ( Livelli Essenziali di Assistenza) le graduatorie per cui se si vuole impugnarle si deve dimostrare che il malato che è davanti a noi come punteggio in realtà non ne ha diritto. Probatio diabolica, non possibile nemmeno se si avesse accesso alla sua documentazione sanitaria in quanto il tutto dipende dalla UVG ( Unità di Valutazione Geriatrica) che decide il punteggio, impossibile da impugnare in quanto le valutazioni di un medico non sempre sono "oggettive".

Recentemente chi scrive ha dovuto affrontare questo problema e si è resa conto che, a fronte di un sistema sanitario che gestisce l'ospedaliero, l'urgenza e la riabilitazione post acuta, in modo gratuito ed in molte regioni efficiente, la disabilità cronica e l'anzianità, che spesso necessitano di assistenza medica intensa e continua, ricadono sulle spalle dell'utenza e delle famiglie.

Per non appesantire il discorso, tralascio la citazione delle leggi più o meno datate che affermano il diritto del malato non autosufficiente cronico ad una assistenza gratuita o per lo meno ad una assistenza sanitaria gratuita.

Mi limito ad evidenziare che la legge prevede che la retta di ricovero sia composta:

– da una quota sanitaria (generalmente il 50% dell'intero) a carico del Sistema sanitario regionale erogata tramite le Asl di appartenenza (art. 26, l. 833/1978 e art 30, l. 730/1983) come ha recentemente chiarito la Cassazione (sent. n. 22776/2016), ripercorrendo le tappe normative che hanno portato all'odierna suddivisione in quota sanitaria e quota sociale delle rette Rsa;

– da una quota sociale o alberghiera (l'altro 50%) a carico dei Comuni con la compartecipazione dell'utenza (il beneficiario della prestazione) determinata in base all'Isee, ed in particolare all'Isee socio-unitario (Isee appositamente individuato dal decreto Isee, per i richiedenti questo tipo di prestazione).

La giurisprudenza ha annullato tutto questo prevedendo che i malati cronici non autosufficienti ,fino a che non raggiungono il punteggio per entrare nelle liste, non hanno diritto a nulla e per essere curati devono pagare, come nella Regione Piemonte, oltre 3.000 euro al mese per il ricovero in una Struttura sanitaria.

Finisco con un avvertimento alle famiglie: molte Strutture fanno firmare un impegno ai figli, coniuge o altri parenti, di pagare la retta di ricovero qualora il malato non potesse farlo: è una clausola nulla.

La famiglia non deve mai pagare per il ricovero del proprio congiunto, se qualcuno lo ha fatto, chieda la restituzione di quanto versato.

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