Il G.E. del Tribunale di Torre Annunziata dichiara improseguibile l'esecuzione avviata da...............s.p.a. nei confronti di ASL NA 3 Sud, basata su un'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. revocata due giorni dopo la notifica del pignoramento.
| Giovedi 2 Aprile 2026 |
Facendo leva sul principio fissato da Cass. S.U. n. 61/2014, il giudice precisa che la proseguibilità su iniziativa dei creditori intervenuti muniti di titolo autonomo presuppone che l'intervento sia avvenuto prima della caducazione del titolo del procedente: qualora, invece, come nel caso di specie, tutti gli interventi siano successivi all'arresto dell'azione esecutiva, il pignoramento resta privo di "presupposto legittimante" e la procedura va dichiarata improcedibile con ordine di svincolo delle somme pignorate. Il giudice ordina altresì il termine per l'introduzione del merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dall'ASL.
La vicenda prende le mosse da un pignoramento presso terzi notificato da una società fornitrice di beni nei confronti di una Azienda Sanitaria in data 23 maggio 2022, fondato su un'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Genova in data 4 novembre 2021. Il quadro si complica immediatamente: appena due giorni dopo la notifica del pignoramento, in data 25 maggio 2022, il giudice del procedimento di cognizione emetteva la sentenza n. 1371/2022 con cui revocava il decreto ingiuntivo a base del provvedimento, travolgendo contestualmente l'ordinanza ex art. 186-ter. Ciononostante, la società procedeva all'iscrizione a ruolo del pignoramento in data 30 giugno 2022, quando il titolo esecutivo aveva già perso ogni forza esecutiva.
A rendere la fattispecie ulteriormente peculiare, vi è un secondo profilo di illegittimità: il precetto era stato notificato contestualmente al titolo esecutivo in data 20 aprile 2022, in violazione del termine di moratoria di 120 giorni previsto dall'art. 14 D.L. 669/1996 conv. in L. 30/1997 a favore degli enti pubblici non economici — categoria nella quale rientra pacificamente l'ASL. L'ASL si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contenente opposizione incidentale all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione, articolando due autonomi motivi.
Il primo motivo attiene alla violazione del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, entro il quale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non economici devono essere posti in condizione di completare le procedure contabili di spesa prima che il creditore possa procedere esecutivamente. La notifica contestuale del titolo e del precetto — avvenuta in data 20 aprile 2022 — rendeva nullo l'atto di precetto e, per derivazione, invalido ogni atto esecutivo successivo, ivi compreso il pignoramento. L'ASL sottolineava come, ove fosse stata rispettata la tempistica di legge, il termine di 120 giorni sarebbe spirato ben oltre la data in cui il titolo è stato revocato, evitando ab origine la procedura.
Il secondo motivo investe la caducazione del titolo: l'ordinanza ex art. 186-ter, titolo giudiziale non definitivo, era stata revocata dalla sentenza n. 1371/2022 già prima dell'iscrizione a ruolo del pignoramento. Il titolo esecutivo era dunque inesistente al momento in cui la procedura veniva formalmente avviata. Di conseguenza, tutti gli atti di intervento successivamente depositati — il primo in data 2 agosto 2022 — difettavano del presupposto legittimante al quale ricollegarsi, rendendo la procedura improseguibile con efficacia ex tunc e travolgendo gli atti esecutivi compiuti, compreso il diritto di tutti i creditori intervenuti muniti di titolo autonomo.
Il G.E., esercitando i propri poteri officiosi e quantunque come eccepito dall’Azienda dichiarava l'esecuzione improseguibile, ordinava lo svincolo delle somme pignorate e dichiarava assorbita la pronuncia sulla sospensione. Il ragionamento del giudice si snoda attraverso due passaggi fondamentali. Il G.E. richiama il principio enunciato da Cass. S.U. n. 61/2014, secondo cui la regola della costante presenza di un titolo esecutivo durante l'intera procedura va intesa nel senso che è sufficiente la sopravvivenza del titolo di almeno uno dei creditori — anche l'interventore — purché il pignoramento fosse originariamente valido.
Tuttavia, tale principio presuppone che il creditore intervenuto sia entrato nella procedura quando ancora esisteva un valido pignoramento al quale ricollegarsi. Nel caso di specie, il titolo esecutivo era venuto meno prima che fosse spiegato qualsiasi intervento: il primo intervento è datato 2 agosto 2022, gli altri sono tutti successivi all'ottobre 2022, laddove la caducazione del titolo era avvenuta già il 25 maggio 2022.
Questa situazione, osserva il G.E., è assimilabile a quella del difetto originario del titolo esecutivo — espressamente contemplata dalle S.U. — con la conseguenza che gli interventi sono privi del "presupposto legittimante" al quale validamente riferirsi. Il punto dirimente della motivazione risiede nella distinzione — tracciata dalle S.U. e precisata nell'ordinanza — tra:
- caducazione sopravvenuta del titolo del procedente: si verifica dopo l'intervento di creditori titolati. In tal caso il pignoramento, originariamente valido, non è caducato ma resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche agli interventori, che possono proseguire l'azione;
- caducazione assimilabile a difetto originario: si verifica, come nel caso di specie, prima di qualsiasi intervento. Il pignoramento è privo di un valido titolo al quale ancorare gli atti esecutivi successivi, e la procedura non può proseguire nemmeno su impulso dei creditori intervenuti, ancorché muniti di autonomo titolo esecutivo.
Il giudice ricorda che il G.E. ha il potere-dovere di verificare d'ufficio l'esistenza del titolo esecutivo, indipendentemente da una opposizione del debitore, e che tale potere può essere esercitato anche quando sia stata proposta una formale opposizione ex art. 615 c.p.c.
In tale ipotesi il G.E. ha una duplice opzione: limitarsi a sospendere l'esecuzione fissando il termine per il merito dell'opposizione, oppure esercitare i propri poteri officiosi definendo direttamente il processo esecutivo, con conseguente assorbimento dell'istanza di sospensione ma obbligo di fissare comunque il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Il G.E. opta per la seconda soluzione, definendo il processo esecutivo e fissando il termine per il merito dell'opposizione al 10 maggio 2023. In punto di spese, il G.E. condannava la società alla rifusione delle spese della fase sommaria in favore dell'ASL, liquidate in euro 2.100,00 per compensi oltre accessori di legge, sul rilievo che il rilievo officioso era stato comunque occasionato dall'opposizione dell'ASL. Le spese venivano invece compensate tra l'ASL e i creditori intervenuti, atteso che all'epoca dell'intervento non era nota la circostanza della caducazione del titolo del procedente e che la riconduzione della fattispecie al paradigma della mancanza originaria del titolo imponeva una complessa ricostruzione ermeneutica.
L'ordinanza offre un contributo interpretativo di rilievo pratico su un tema tutt'altro che teorico, particolarmente frequente nelle esecuzioni aventi a oggetto crediti nei confronti di enti sanitari. Tre sono i profili che meritano di essere evidenziati.
In primo luogo, la precisazione del perimetro applicativo di S.U. 61/2014: la pronuncia non costituisce una "salvaguardia universale" per i creditori intervenuti, ma opera solo quando l'intervento sia avvenuto in presenza di un pignoramento ancora valido. Laddove, invece, la caducazione del titolo precedesse temporalmente qualsiasi intervento, la situazione è equiparabile al difetto originario di titolo, con le conseguenti ricadute in termini di improseguibilità.
In secondo luogo, il rilievo del termine di moratoria ex art. 14 D.L. 669/1996: nelle esecuzioni contro enti pubblici non economici — e le ASL vi rientrano pacificamente — la violazione dello spatium adimplendi costituisce un vizio autonomo e preliminare, che inficia l'atto di precetto e ogni atto esecutivo conseguente, indipendentemente dalla sorte del titolo esecutivo.
In terzo luogo, la puntualizzazione dei poteri officiosi del G.E.: il giudice dell'esecuzione non è vincolato all'attività delle parti nella verifica della sussistenza del titolo, e può definire la procedura esercitando i propri poteri d'ufficio anche in pendenza di una formale opposizione, assorbendo la pronuncia sulla sospensione ma con l'obbligo di aprire comunque lo spazio per il giudizio di merito.