Buca in strada: l'affollamento dei luoghi impone una condotta piu' diligente del danneggiato.

Con l'ordinanza n. 5457/2021 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità della P.A in caso di caduta del pedone a causa di un avvallamento nel manto stradale, precisandone i limiti in relazione ai fattori della visibilità e dello stato dei luoghi.

Lunedi 1 Marzo 2021

Il caso: L.P. conveniva in giudizio giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona il Comune di Falconara Marittima al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso nel 2009: in particolare, egli, mentre si trovava al mercato, a causa di una buca presente nel manto stradale, cadeva riportando lesioni alla spalla destra e veniva, di conseguenza, sottoposto ad intervento chirurgico; circa la natura di insidia occulta dello stato dei luoghi, l'attore deduceva, oltre all'ampiezza della "buca" o "dislivello", che lo stesso non era visibile a causa delle bancarelle, degli ombrelloni e dell'affollamento del mercato.

Il Tribunale di Ancona affermava che il comportamento imprudente dell'attore aveva interrotto il nesso causale fra l'irregolarità della sede stradale e la caduta e pertanto respingeva la domanda; la Corte d'Appello respingeva l'impugnazione e confermava la sentenza di primo grado, ritenendo, nel merito, che l'avvallamento fosse facilmente percepibile e che la giornata di mercato e l'affollamento dei luoghi avrebbe dovuto suggerire a P. un comportamento più diligente: riteneva pertanto che la caduta fosse riconducibile ad un caso fortuito.

L.P. ricorre in Cassazione, lamentando violazione ed errata applicazione degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c.: per il ricorrente era onere del Comune custodire diligentemente la sede stradale, a maggior ragione per la presenza del mercato, e che non erano ravvisabili elementi di responsabilità o non avvedutezza nella sua condotta.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, in relazione ai addotti profili di responsabilità del Comune, osserva:

a) Il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la condotta del danneggiato, rispetto alla cosa, è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull'evento, anche ai sensi dell' art. 1227 co. 1. c.c. e del dovere di solidarietà stabilito dall'art. 2Cost;

b) la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno è evitabile con l'adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento;

c) nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha ritenuto che lo stato dei luoghi e cioè il giorno di mercato, l'affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte del ricorrente, sicché la caduta è riconducibile a tale omissione.

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