Azione di reintegra nel possesso: il termine di decadenza

L'azione di reintegrazione nel possesso, disciplinata dall'art. 1168 del Codice Civile, è uno strumento di tutela del possesso e deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dallo spoglio.

Giovedi 15 Gennaio 2026

Nel caso in cui lo spoglio è violento, il termine decorre dal giorno in cui è avvenuto. Se, invece, lo spoglio è clandestino, il termine decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

Scopo della norma è quella di reintegrare nel possesso di un bene chi ne sia stato privato in modo violento o clandestino, garantendo una tutela rapida ed efficace a una situazione di fatto, a prescindere dalla legittimità del possesso stesso.

Con l'ordinanza n. 33074/2025, pubblicata il 18 dicembre 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla decorrenza del termine di un anno dallo spoglio per proporre l'azione di reintegrazione, in presenza di una pluralità di atti lesivi posti in essere in momenti diversi,

IL CASO: La controversia approdata all'esame dei giudici di legittimità nasce da un'azione possessoria per la tutela di una servitù di passaggio.

I ricorrenti lamentavano uno spoglio del possesso, individuandolo nell'installazione di cancelli.

La Corte d'Appello, in sede di rinvio, aveva dichiarato i ricorrenti decaduti dall'azione possessoria.

A fondamento della decisione dei giudici della Corte di merito un atto precedente, ovvero la recinzione del fondo servente, avvenuta più di un anno prima del deposito del ricorso, in concomitanza con l’avvio dell’esecuzione di lavori di edilizia su di esso.

Applicando il principio della ragione più liquida, i giudici d'appello hanno ritenuto assorbente la questione della decadenza calcolata dal primo atto (la recinzione), senza esaminare la domanda così come specificamente proposta dai ricorrenti, che identificava lo spoglio nell'atto successivo (l'installazione dei cancelli).

Pertanto della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del gravame proposto dagli originari ricorrenti i quali, tra i motivi, deducevano l'omessa pronuncia da parte dei giudici della Corte di Appello sulla domanda di reintegrazione come effettivamente formulata.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e nell'accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, ha affrontato la questione relativa alla corretta applicazione dei principi che governano la decorrenza del termine annuale in caso di spoglio realizzato attraverso più atti.

Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento consolidato, secondo cui l'anno utile per l'esperimento dell'azione possessoria, nel caso di turbativa o di spoglio posto in essere con più atti, decorre dal primo di essi quando quelli successivi siano tutti strettamente collegati e connessi, in modo tale da costituire prosecuzione e progressione della stessa attività; quando, invece, ogni atto presenta caratteristiche sue proprie e si presta per la sua concludenza ad essere isolatamente considerato, il termine suddetto decorre dall’ultimo atto.

Sulla base di questo principio, i giudici hanno evidenziato l'errore del giudice di merito, il quale aveva dichiarato la decadenza basandosi su un atto (la recinzione) che i resistenti avevano eccepito come primo atto di spoglio, collegato a quello successivo denunciato dai ricorrenti.

Tuttavia, hanno chiarito i giudici della Suprema Corte Cassazione, in una simile situazione, l'onere della prova del collegamento tra i due atti grava su chi eccepisce la decadenza.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha omesso completamente di pronunciarsi su tale collegamento. Ha dato per scontato che la recinzione costituisse l'atto da cui far decorrere il termine, senza accertare se l'installazione dei cancelli fosse solo l’atto finale di una turbativa palesemente e pacificamente iniziata con l’apposizione di una recinzione.

Tale omissione integra un vizio di omessa pronuncia, poiché il giudice non ha esaminato la domanda nel suo specifico contenuto (spoglio tramite apposizione di cancelli) né ha adeguatamente motivato il collegamento tra questo e l'atto precedente.

L'ordinanza della Cassazione, pertanto, censura l'uso improprio del principio della "ragione più liquida", che non può condurre a ignorare il nucleo della domanda e le relative questioni probatorie, specialmente quando l'onere della prova di un fatto (il collegamento tra gli atti) è a carico della parte che lo eccepisce.

La decisione in commento, si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato, offrendo però un'importante precisazione processuale sull'onere della prova in caso di spoglio progressivo. Riafferma la necessità per il giudice di merito di condurre un'analisi fattuale completa, come quello della ragione più liquida, che rischierebbe di compromettere il diritto di difesa della parte.

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