Avvocati: quando è dovuto il compenso per la fase decisionale

Il riconoscimento del compenso per la fase decisionale spetta al difensore in presenza anche di una sola delle attività elencate dall’art. 4, comma 5, lettera d), d.m. n. 55/2014.

Mercoledi 14 Gennaio 2026

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 595 del 10 gennaio 2026.

Il caso: L'avv. Tizio proponeva nei confronti del Ministero della Giustizia opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto, emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di liquidazione dei compensi a lui dovuti quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento di separazione consensuale, lamentando che non gli era stato riconosciuto il compenso per la fase decisionale.

I Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava l’opposizione, sostenendo il mancato svolgimento di attività difensive rientranti nella fase decisionale, coerentemente con la natura del procedimento di separazione consensuale e con le indicazioni contenute nell’originaria istanza di liquidazione, altresì affermando l’inammissibilità delle «deduzioni circa attività difensiva svolta diversa da quella per la quale lo stesso ricorrente chiedeva la liquidazione».

L'avv. Tizio ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, chiarisce quanto segue:

a) in primo luogo, in sede di opposizione, non può ritenersi preclusa al difensore la possibilità di far valere il diritto al compenso anche in relazione ad attività non specificamente indicate nell’originaria istanza di liquidazione;

b) nel merito, si rileva che l’art. 4, comma 5, lettera d), d.m. n. 55/2014, nel testo vigente all’epoca della conclusione dell’attività difensiva di cui trattasi, prevede che rientrino nella fase decisionale le seguenti attività difensive: «

  • le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti,

  • le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame,

  • la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica,

  • le note illustrative accessorie a quest'ultima,

  • la redazione e il deposito delle note spese,

  • l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere,

  • il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;

c) pertanto, la circostanza che, trattandosi di procedimento di separazione consensuale, non siano state espletate attività quali la precisazione delle conclusioni ovvero il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, non è di per sé preclusiva dell’attribuzione al difensore del compenso per la fase decisionale, essendo in essa compreso, ad esempio, l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio;

d) in particolare, il riconoscimento del compenso per la fase decisionale spetta in presenza anche di una sola delle attività elencate dall’art. 4, comma 5, lettera d), d.m. n. 55/2014

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