Avvocati: si prescrive in cinque anni la sanzione amministrativa irrogata dalla cassa

Venerdi 6 Luglio 2018

Con la sentenza n. 17258/2018, pubblicata il 2 luglio scorso, la Corte di Cassazione si è occupata dalla questione relativa al termine di prescrizione applicabile alle sanzioni amministrative irrogate dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense agli avvocati per il mancato versamento dei contributi previdenziali obbligatori e l’omesso invio della comunicazione dell’ammontare del reddito professionale da eseguirsi entro il termine di trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ribadendo l’applicazione della prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

La questione affrontata dai giudici di legittimità è molto attuale in vista dell’avvicinarsi della scadenza del termine del 31 luglio per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti in autoliquidazione e della scadenza del termine del 30 settembre per l’invio telematico del modello 5, relativo ai redditi professionali e del volume d’affari percepiti nell’anno 2017.

IL CASO: La vicenda esaminata dagli Ermellini trae origine dalla sentenza con la quale la Corte di Appello aveva rigettato il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva annullato una cartella di pagamento notificata dalla Cassa forense ad un avvocato a titolo di sanzioni per il mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori.

Secondo la Corte territoriale, il diritto della Cassa forense si era prescritto in quanto nella materia doveva applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto in via generale dall’articolo 28 della legge 689/1981 in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la sanzione pecuniaria di cui alla cartella esattoriale impugnata aveva natura amministrativa e quindi soggetta al termine quinquennale di prescrizione.

Pertanto, la Cassa Forense, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo l’inapplicabilità della legge 689/1981 sulle sanzioni amministrative allo speciale regime della previdenza forense, sostenendo che era stato adottato un apposito regolamento per la disciplina delle sanzioni della stessa Cassa, secondo il quale erano escluse le disposizioni di cui alla legge 689/1981 per irregolarità compiute dopo l’entrata in vigore del suddetto regolamento.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e nel rigettarlo ha evidenziato che:

  1. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza della stessa Corte di legittimità, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 17, quarto comma, primo periodo della legge 576 del 1980, nel caso l’avvocato non ottempera all’obbligo di comunicare alla Cassa Forense l’ammontare del reddito professionale percepito nell’anno precedente nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa. Tale è rimasta anche a seguito della privatizzazione della Cassa forense avvenuta con il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994;

  2. Conseguentemente la suddetta sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, il cui termine inizia a decorrere dal giorno in cui la violazione è commessa e non a quella decennale prescritta dall’articolo 19, primo comma della legge 576 del 1980;

  3. La nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui alla legge n. 335/95, (meglio conosciuta come legge Dini), articolo 3 è applicabile alle contribuzioni dovute dai liberi professionisti alle casse di previdenza privatizzate ( Cass., sez., lav., 16 agosto 2001, n. 11140; Cass., sez., lav., 6 novembre 2006, n. 23643; Cass., sez., lav., 15 marzo 2006, n. 5622; Cass., sez., lav., 24 febbraio 2006, n. 4153; Cass., sez., lav., 29 dicembre 2004, n. 24138; Cass., sez., lav. 24 marzo 2005, n. 6340; Cass., sez., lav., 10 dicembre 2004, n. 23 116; Cass., sez., lav., 9 aprile 2003, n. 5522; Cass., sez., lav., 1 luglio 2002. n. 9525; Cass., sez., lav., 27 giugno 2002, n. 9408; 12 gennaio 2002, n. 330);

  4. In merito alle sanzioni irrogate dalla Cassa, la stessa Corte di Cassazione ha precisato più volte che la penalità prevista dalla legge n. 576 del 1980, articolo 17, comma 4, primo periodo, nel testo modificato dalla legge n. 141 del 1991, articolo 9, nel caso di omessa comunicazione annuale del reddito professionale ha natura di sanzione amministrativa pecuniaria (Cass., sez lav., 24 marzo 2003, n. 3209; Cass., sez lav., 20 settembre 2006, n. 20343);

  5. La disciplina generale (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, cit., art. 28) – in materia di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie – non risulta derogata da disposizione speciale in materia di prescrizione della sanzione amministrativa (di cui alla L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, comma 4, primo periodo, cit.);

  6. La prescrizione decennale (di cui alla L. 20 settembre 1980 n. 576, art. 19, comma 1, primo periodo, cit.) riguardante i “contributi dovuti alla Cassa (nazionale di previdenza e assistenza forense)”, nonché ogni relativo accessorio e – aggiunge la Corte – “sanzione ai sensi della presente legge” risulta, come tale, tacitamente abrogata a seguito dell’entrata in vigore alla L.8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9 e 10, citata.

Allegato:

Cass. civile Sez. lavoro Sentenza n. 17258 del 02/07/2018

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