Avvocati mediatori: nuovi chiarimenti sull'incompatibilità

Mercoledi 22 Luglio 2015

Come sappiamo, in materia di mediazione, al d.m. 180/2010 sono state apportate alcune modifiche con il DM 145/11 (in vigore dal 26 agosto 2011) e il D.M. 139/14 (in vigore dal 24 settembre 2014).

In particolare il D.M. 139/14 ha aggiunto l' art.14 bis “incompatibilità e conflitti di interessi”, che dispone che il mediatore non puo' essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui e' iscritto o relativamente al quale e' socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.”.

Con la Circolare del 14/07/2015 il Ministero della Giustizia fa chiarezza in merito ad alcuni dubbi interpretativi emersi dalla lettura del dettato normativo.

Il Ministero parte da una premessa: la ratio sottesa all'art. 14 bis risiede “nell’esigenza di garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell’organismo di mediazione e dei suoi mediatori, ciò in quanto viene svolta una attività delicata e significativa che, prospettando un percorso alternativo alla giurisdizione, tende a definire una controversia mediante l’intervento di un terzo che, pertanto, deve porsi, anche in via di fatto, in una posizione di assoluta equidistanza rispetto alle parti in lite.

Alla luce di quanto premesso, il Ministero evidenzia quanto segue:

 

A) Il divieto opera anche per l’avvocato di fiducia della parte chiamata in mediazione, iscritto come mediatore presso l’organismo scelto dalla parte istante.

Diversamente le parti si troverebbero in posizioni ingiustificatamente differenziate e non si darebbe la giusta garanzia alla parte istante, circa lo svolgimento imparziale del procedimento di mediazione.

 

B) Il divieto opera anche qualora l’organismo si avvalga delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione: pertanto l' l’incompatibilità non può che estendersi anche ai mediatori dell’organismo con cui si è concluso un accordo ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett c) D.M. 180/2010.

 

C) Le parti chiamate in mediazione non possono derogare consensualmente all’incompatibilità; trattasi di materia sottratta alla libera disponibilità delle parti.

 

D) L’organismo ha il potere/dovere di rifiutare eventuali istanze di mediazione, laddove gli avvocati delle parti siano iscritti, quali mediatori, presso l’organismo medesimo, trattandosi di una domanda proposta in evidente violazione di norma.

Il Ministero prevede tale potere/dovere in funzione dei compiti di vigilanza e di controllo che la normativa attribuisce all’organismo di mediazione.

Testo della circolare

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