Il difensore che ha chiesto la distrazione delle spese agisce ed è legittimato ad agire sulla base della precedente procura, ossia quella rilasciatagli in sede di ricorso o di controricorso.
Lunedi 11 Settembre 2023 |
E’ palese che il suo agire deve intendersi effettuato certamente a tutela dell’interesse alla distrazione, ma è pur sempre basato sul ministero che ha esercitato per la parte che rappresentava, cosicché il ricorso per la correzione di errore materiale in caso di omessa pronuncia sulle spese in favore del legale dichiaratosi antistatario, dovendo ritenersi proposto per il difensore e la parte, non necessita di notifica alla parte rappresentata.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25308/2023, pubblicata il 25 agosto 2023.
IL CASO: All’esito di un giudizio di Cassazione, i giudici di legittimità rigettavano il ricorso e condannavano il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del controricorrente.
Il legale di quest’ultimo, essendosi dichiarato antistatario, presentava ricorso per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza.
LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e nel disporre la correzione dell’ordinanza nella parte relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ha escluso la necessità della notifica del ricorso alla parte rappresentata, affermando, sul punto, il seguente principio di diritto: “Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore, secondo la logica che è espressa nell’art. 287 cod. proc. civ. con il riferimento alla “parte”, quando propone il ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. necessariamente agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, di modo che la proposizione del ricorso per cassazione, ancorché diretta a conseguire un effetto vantaggioso a proprio favore, è necessariamente da intendere come ricorso riferibile anche alla “parte” che egli rappresentava nel giudizio conclusosi con la decisione di cui si chiede la correzione e dunque proposto anche da essa”.
Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno, inoltre, richiamato il recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, osservando che:
il diritto dell’avvocato ex art. 93 c.p.c. alla distrazione delle spese sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione ed il giudice non può interferire pretendendo di svolgere accertamenti sulla veridicità di essa, sicché, permanendo l’istanza di correzione nell’alveo del medesimo processo in cui si è realizzata la fattispecie legittimante, non è fondato richiedere incombenti notificatori ulteriori che non erano previsti in quel processo;
irrilevante è anche una distinzione tra una proposizione “in proprio” della domanda di distrazione da parte del difensore (in ipotesi tale da imporre la notificazione dell’istanza di correzione anche alle parti rappresentate) ed una proposizione in rappresentanza di tali parti in forza dell’originaria procura (in ipotesi tale da escludere la necessità della predetta notificazione);
la correzione dell’omessa disposizione sulla “distrazione” rientra, per sua natura, nell’alveo dell’originario processo in cui l’errore si è verificato, pertanto, non si può, per il solo fatto che l’istanza sia (ovviamente) successiva al provvedimento che contiene l’errore, in alcun caso richiedere notificazioni, in ragione della richiesta di distrazione, che non sarebbero richieste in quel processo;
l’istanza di “distrazione” è sempre proposta dal difensore, contemporaneamente ed inscindibilmente, a tutela di un proprio interesse ed in rappresentanza delle parti dal medesimo patrocinate, in cui favore è realizzata quell’anticipazione di spese e non percezione dei compensi che sta alla base dell’istituto;
non è proponibile una distinzione munita di fondamento logico-processuale tra un agire del difensore, nell’avanzare l’istanza di correzione, “in proprio” o “in rappresentanza” delle parti, perché è nella struttura della distrazione che quanto ad esso pertenga costituisca comunque a prescindere dalla formule utilizzate – quando l’istanza originaria su cui si è omesso di disporre sia stata avanzata nel corso del giudizio cui la correzione afferisce – esercizio contestuale delle due inscindibili qualità predette.