Avviso notificato ex art. 140 cpc senza raccomandata informativa: nullità della cartella esattoriale

Martedi 18 Dicembre 2018

E’ nulla la cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di un avviso di accertamento notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., nel caso in cui il contribuente contesta la mancata notifica del suddetto avviso e l’ente creditore non produce la raccomandata informativa con la quale l’ufficiale giudiziario ha dato notizie al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità previste dal suddetto articolo.

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza nr. 32441/2018, pubblicata il 14 dicembre scorso.

IL CASO: La vicenda esaminata trae origine dall’impugnazione di una cartella esattoriale da parte del titolare di una farmacia relativa ad un avviso di accertamento che il contribuente deduceva di non aver mai ricevuto. Il suddetto avviso era stato notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, mentre la sentenza di prime cure veniva riformata in sede di appello dalla Commissione Tributaria Regionale, osservando che l’Amministrazione Finanziaria non aveva fornito la prova dell’avvenuta comunicazione con la quale si dava notizia al destinatario del tentativo di notifica e della consegna del plico all’ufficio postale.

L’Agenzia delle Entrate, pertanto, interponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la falsa applicazione dell’articolo 8 della legge 890/1992 in quanto, secondo l’Amministrazione Finanziaria, l’avviso di accertamento era stato notificato ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. per compiuta giacenza e la raccomanda “informativa” prevista dalla suddetta disposizione non era andata a buon fine in quanto il contribuente non aveva provveduto al ritiro della stessa e, pertanto, non esisteva e non poteva esistere alcuna ricevuta di ritorno controfirmata dal destinatario.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorso e lo ha rigettato evidenziando che l’Agenzia delle Entrate non ha depositato la raccomandata “informativa” nè nel giudizio di merito nè nel giudizio di legittimità.

Secondo gli Ermellini, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, nel caso di notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., al fine di fornire la prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio è necessario che il notificante produca in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomanda con la quale l’ufficiale giudiziario ha dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità previste dalla suddetta disposizione.

Inoltre, secondo i giudici di Piazza Cavour, la raccomandata c.d. informativa, poichè non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicchè occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, tanto che è stato escluso che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determini la nullità della notificazione.

Quest’ultimo principio è stato ribadito di recente dalla stessa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32201/2018, con la quale è stato evidenziato che “nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., non occorre che dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, che va allegato all’atto notificato, risulti precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata, ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l’ufficio postale, nè, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva) ma della conoscibilità dell’avviso stesso” (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2959).

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