Atto di precetto sfornito di procura: inesistenza o nullità?

Il Tribunale di Napoli Nord nella sentenza n. 315/2026 del 27 gennaio 2026 ha confermato che la sottoscrizione del precetto da parte di un avvocato che si dichiari difensore della parte istante, ma che sia (momentaneamente o in apparenza) sfornito di procura, non determina l'inesistenza dell'atto, bensì una sua nullità sanabile, la cui sanatoria può avvenire attraverso la successiva ratifica dell'operato del falsus procurator da parte del dominus/creditore.

Lunedi 23 Febbraio 2026

Il caso.

Con atto di citazione Tizio proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli ad istanza di Mevio con cui gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 13.744,56, oltre interessi e spese, in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, deducendo un unico motivo di diritto, rubricato come “difetto di ius postulandi ed inesistenza della procura alle liti”, in quanto:

  • l'atto di precetto, sottoscritto dall'Avv. Cicero per conto del creditore, non era corredato dalla relativa procura alle liti.

  • il generico richiamo a una “procura già rilasciata in calce all'atto di comparsa di costituzione relativa al procedimento del Tribunale di Treviso” fosse inidoneo a conferire lo ius postulandi per la redazione e la notifica dell'atto di precetto, configurandosi una vera e propria “inesistenza in atti della procura alle liti”, vizio ritenuto insanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

Decisione.

Il tribunale, nel ritenere infondata l'eccezione, si sofferma sulla natura giuridica dell'atto di precetto:

  1. l'atto di precetto, pur essendo regolato dall'art. 480 c.p.c. e dovendo essere sottoscritto a norma dell'art. 125 c.p.c., non costituisce un atto introduttivo di un giudizio, bensì un atto preliminare di natura stragiudiziale, prodromico all'esecuzione forzata, con la funzione di intimare l'adempimento e di avvertire il debitore dell'imminente avvio dell'azione esecutiva.argomenta quanto segue:

  2. esso non costituisce atto introduttivo di un giudizio contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore ad negotia.

  3. ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto.

  4. pertanto, la sottoscrizione del precetto da parte di un avvocato che si dichiari difensore della parte istante, ma che sia (momentaneamente o in apparenza) sfornito di procura, non determina l'inesistenza dell'atto, bensì una sua nullità sanabile, la cui sanatoria può avvenire attraverso la successiva ratifica dell'operato del falsus procurator da parte del dominus (il creditore); e tale ratifica può consistere nel conferimento successivo della procura o in qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene;

  5. peraltro in virtù del principio di ultrattività del mandato alle liti, la procura conferita per il giudizio di cognizione, in assenza di espresse limitazioni, estende i suoi effetti anche alla successiva fase di esecuzione forzata, abilitando il difensore a compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione concreta del diritto accertato nel titolo.

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