Atto di appello notificato all'originario difensore revocato dalla controparte: conseguenze

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9332/2022 fa chiarezza sulle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto di appello nei confronti dell'originario difensore revocato dal cliente, in luogo del difensore nominato in sua sostituzione.

Mercoledi 30 Marzo 2022

Il caso: La Corte d'appello di Cagliari dichiarava inammissibile l'appello promosso dalla Assicurazione Delta avverso la sentenza del Tribunale con la quale essa, quale compagnia assicuratrice ddi Tizio per la responsabilità civile, era stata condannata a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'esecuzione in suo danno di una sentenza pronunciata dallo stesso tribunale.

La Compagnia di assicurazione ricorre in Cassazione, rilevando che:

a) in pendenza dei termini per il deposito delle difese conclusionali di primo grado, Tizio revocava il mandato al precedente difensore e domiciliatario e nominava due nuovi difensori, eleggendo domicilio presso il loro studio;

b) la società Delta provvedeva a notificare l'atto di appello presso lo studio dell'originario domiciliatario, sul presupposto implicito che il nuovo mandato non contenesse una revoca, né esplicita né tacita della precedente domiciliazione presso un avvocato avente lo studio nel luogo in cui aveva sede il giudice adito;

c) la Corte d'appello accertava che la nomina di altro difensore era stata portata a conoscenza legale dell'appellante mediante deposito telematico della comparsa di costituzione del nuovo difensore nel fascicolo d'ufficio telematico di primo grado, in cui la comparsa conclusionale era stata redatta dai nuovi difensori; dichiarava pertanto inammissibile l'appello, richiamando l'orientamento di legittimità in materia, secondo il quale "la notifica dell'impugnazione eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore - revoca e sostituzione portate a conoscenza legale della controparte - deve considerarsi inesistente, e come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione";

- per la ricorrente, ove pure la Corte territoriale avesse ritenuto non regolare la notificazione effettuata presso il domicilio di un procuratore revocato e sostituito, non l'avrebbe dovuta dichiarare affetta da inesistenza, richiamando un risalente quanto superato orientamento di legittimità, quanto piuttosto da mera nullità, ordinandone conseguentemente la rinnovazione per consentire la prosecuzione del giudizio.

Le decisione. Per la Corte il motivo è fondato:

a) La Corte, superando l'orientamento che ipotizzava l'inesistenza della notifica ha, di recente, affermato che "la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.;

b) l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto": siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati:

1) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

2) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita.

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