Assegno mantenimento: valido tra le parti l'accordo transattivo anche se il suo contenuto non è omologato dal giudice.

A cura della Redazione.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5236 del 7 febbraio 2020 si è occupata nuovamente della configurabilità o meno del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare allorchè il coniuge onerato abbia ottemperato ad un accordo transattivo modificativo del provvedimento del giudice.

Mercoledi 12 Febbraio 2020

Il caso: La Corte d'Appello confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale aveva condannato M.T. Per essersi sottratto agli obblighi di assistenza, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli, non versando integralmente al coniuge A.T. L'assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di divorzio.

Per la Corte territoriale era irrilevante la circostanza che gli ex coniugi avessero raggiunto un'intesa per ridurre a 800 euro l'importo dell'assegno di mantenimento, in ragione delle precarie condizioni lavorative dell'ex marito, in quanto l'accordo non era stato recepito in alcun provvedimento giudiziale.

M.T. Ricorre quindi in Cassazione, rilevando che egli aveva adempiuto all'accordo intervenuto tra i coniugi, per cui non aveva violato alcun obbligo di legge.

Per la Corte la doglianza è fondata e sul punto osserva che:

a) è già stato affermato che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui agli artt. 12 sexies L.div. E 570 c.p. qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano stati trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali (Cass. Sez. 6 n. 36392/2019);

b) già nella giurisprudenza civile di legittimità si è riconosciuta la liceità delle intese economiche raggiunte dalle parti dopo la presentazione della domanda di divorzio, poiché gli accordi si riferiscono ad un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire;

c) la conseguenza è che tale parametro deve valere, a maggior ragione, quando la sentenza di divorzio sia già intervenuta e gli accordi tra gli ex coniugi abbiano ad oggetto una modifica delle statuizioni patrimoniali contenute in quella decisione;

d) le suddette intese non possono produrre effetti vincolanti tra le parti solo laddove dovessero contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell'assegno di mantenimento, oppure condizioni contrarie all'ordine pubblico; in mancanza di dette circostanze, non si vede perchè un accordo transattivo non possa produrre effetti obbligatori per le parti, anche prima ed indipendentemente dal fatto che il suo contenuto sia stato recepito in un provvedimento dell'A.G.;

e) anche per la giurisprudenza civile di legittimità l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali concluso tra la parti ai margini di un giudizio di separazione o divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione (Cass. Civ. 24621/2015);

Viene quindi affermato il seguente principio di diritto: “Non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nel caso di separazione o di scioglimento del matrimonio ex art. 570-bis c.p. qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge tramite un accordo transattivo, non omologato dall'autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario”.

Esito: Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

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