Assegno di mantenimento: nel reddito del coniuge obbligato vanno conteggiati anche gli utili non distribuiti

Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore dell'ex devono imputarsi al reddito del coniuge obbligato anche gli utili - ancorchè non distribuiti - della società di cui è socio.

Lunedi 28 Febbraio 2022

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 6103/2022.

Il caso: La Corte di Appello di Torino riformava parzialmente la sentenza pronunciata dal Tribunale in sede di separazione personale tra i coniugi Tizio e Mevia ed in particolare riduceva l'assegno da 2000,00 a 1000,00 euro mensili dovuto da Tizio a titolo di contributo al mantenimento della moglie lasciando altresì immutate le ulteriori statuizioni per i figli per i quali il predetto doveva versare 2000,00 euro mensili.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art.337 ter cc e 156 cc in riferimento all'art 360 comma 1 nr.3 cpc. ritenendo che il giudice territoriale abbia deciso in modo del tutto arbitrario l'entità dell' assegno di mantenimento a carico del marito per la moglie tenendo conto anche dei redditi di terzi quali gli utili non distribuiti di società di capitali di cui il ricorrente è socio.

Per la Cassazione la censura è infondata: sul punto chiarisce quanto segue:

a) la sentenza è ampiamente e congruamente motivata, ben oltre il "minimo costituzionale", essendo pervenuta a determinare l'assegno di separazione, comparando le condizioni economiche dei coniugi:

- il ricorrente percepisce € 137.605,00 derivante dal reddito di due società agricole italiane di cui è socio più gli utili non distribuiti di società di capitali di cui il ricorrente è socio;

- la moglie abita in casa di proprietà di cui paga il mutuo di euro 700,00 mensili e dispone quale ricercatrice universitaria di un reddito mensile di circa 1.600,00-1.700,00 euro;

all'esito quindi della comparazione delle condizioni reddituali di entrambi i coniugi, la Corte ha concluso per la non autosufficienza della moglie, anche in riferimento al pregresso tenore di vita.

b) in ordine al reddito del ricorrente Tizio, la Corte territoriale ha accertato in fatto la qualità di socio unico — effettivo percettore degli utili — in capo a due società;

c) la distinta soggettività giuridica rispetto alla persona fisica che ne detiene le quota non ostacola l'imputazione degli utili non distribuiti delle società a reddito del ricorrente tenuto conto che l'accertamento del giudice, non meramente formalistico, mira a quantificare le somme effettivamente disponibili dalle parti.

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