L'assegno di divorzio va ridotto se l'ex coniuge non ha più le spese di soggiorno presso la sede di lavoro

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8577/2022 torna ad occuparsi dei criteri di determinazione dell'assegno di divorzio e delle circostanze che possono giustificarne la riduzione.

Martedi 22 Marzo 2022

Il caso: Il Tribunale di Pescara dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di Tizio con Mevia, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla ex-moglie la somma mensile di euro 250,00, nonché la somma mensile di euro 500,00 quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.

Tizio proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza impugnata in ordine all'obbligo di versare l'assegno di divorzio o che, in subordine, ne fosse disposta la riduzione della somma; l'appellata propose appello incidentale per l'aumento dello stesso assegno a euro 350,00 mensili.

La Corte distrettuale respingeva entrabi gli appelli evidenziando che la somma liquidata a titolo di assegno di divorzio era adeguata, tenuto conto che:

- la ex-moglie si era sempre dedicata alla cura della famiglia e della figlia, fin dal matrimonio contratto nel 1988, iniziando a lavorare nel 2014 a Varese con contratti a tempo determinato, quale collaboratrice scolastica;

- la ex moglie era titolare di una casa dove abitava con la figlia, e di un garage che ne era pertinenza;

- gran parte del reddito di quest'ultima era utilizzato per le spese del soggiorno distante da casa;

- tale assetto della vita coniugale, protrattosi per lungo periodo, era stato una scelta consapevole dei coniugi, mentre il contributo della ex-moglie al rapporto coniugale era economicamente valutabile come risparmio di spesa a favore del marito il quale disponeva di un reddito superiore.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo l'omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in ordine al trasferimento della sede lavorativa di Mevia a Pescara, che aveva determinato il venir meno delle spese del soggiorno nella prima sede lavorativa.

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, osserva quanto segue:

- la Corte territoriale ha omesso di esaminare la circostanza del trasferimento di Mevia dalla sede di lavoro, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, fatto certo decisivo per la decisione della causa, se si considera che il Tribunale ne aveva ampiamente tenuto conto nel liquidare l'assegno stesso;

- pertanto, in accoglimento dei motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

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