Assegno divorzile negato: scatta la restituzione se i presupposti mancavano ab origine

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 1999 del 29/01/2026.
A cura della Redazione.

Quando in sede di appello viene accertata l'insussistenza originaria dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, per omessa allegazione del nesso causale tra la scelta matrimoniale e lo svantaggio economico, le somme già percepite dal coniuge richiedente sono integralmente ripetibili.

Martedi 17 Marzo 2026

Il caso.

Il Tribunale di Rimini, nel pronunciare il divorzio tra Tizio e Mevia, riconosceva un assegno divorzile in favore della ex moglie pari a 500,00 euro mensili, limitandosi a rilevare la sussistenza di una divergenza reddituale tra i coniugi, senza tuttavia verificare se tale divario trovasse causa nel matrimonio e, in particolare, nelle scelte di gestione della vita familiare e nelle scelte concordate dai coniugi.

La Corte d'appello di Bologna accoglieva l'impugnazione dell'ex marito, riformando integralmente la decisione di primo grado. La Corte territoriale osservava che:

  • la ricorrente si era limitata ad affermare genericamente di aver scelto il lavoro part-time nel 1999 per accudire i figli piccoli, senza indicare il reddito percepito all'epoca né quali minori introiti avesse comportato la nuova occupazione part time;
  • a fronte delle contestazioni dell'ex marito, la donna non aveva articolato mezzi istruttori a sostegno delle proprie deduzioni né allegato i benefici economici che il nucleo familiare avrebbe tratto dalla scelta, asseritamemte concordata;
  • la stessa svolgeva attività lavorativa con un reddito lordo superiore a 20.000 euro annui ed era proprietaria dell'immobile in cui risiedeva, elementi incompatibili con una funzione meramente assistenziale dell'assegno.

La Corte d'appello pertanto negava il diritto all'assegno divorzile e condannava la ex moglie a restituire le somme percepite a tale titolo dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ponendo a suo carico le spese di entrambi i gradi.

Il ricorso per cassazione e la decisione della Corte

Avverso la sentenza d'appello Mevia propone ricorso per cassazione, per quel che qui interessa, principalmente con tre motivi:

  • con il secondo motivo contesta il diniego dell'assegno;
  • con il terzo, in subordine, deduce l'erroneità dell'accertamento dell'insussistenza ex tunc dei presupposti;
  • con il quarto contesta la condanna alla restituzione delle somme già percepite.

La Prima Sezione Civile della Cassazione, nel rigettare il ricorso, osserva quanto segue:

a) la seconda doglianza si concentra sullo squilibrio reddituale e sulle difficoltà economiche della richiedente, senza muovere alcuna censura specifica alle ragioni su cui la decisione si è fondata: la Corte distrettuale infatti aveva incentrato la decisione sull’inottemperanza, a fronte delle contestazioni avversarie, all’onere di allegazione e di prova, gravante su Mevia in ordine alla riconducibilità delle attuali condizioni economiche, meno vantaggiose rispetto a quelle di Tizio, alla scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge.

b) sul terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha ribadito la netta distinzione tra assegno di separazione e assegno divorzile:

  • Il primo — ancorato all'art. 156 c.c. — ha quale parametro il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il vincolo coniugale ancora in essere;
  • il secondo, disciplinato dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, ed è dovuto dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status, in presenza dei presupposti di legge.

c) nessuna contraddizione è dunque ravvisabile nella decisione impugnata, chiamata a valutare, non i presupposti per il mantenimento dell’assegno di separazione, ma quelli per l’attribuzione dell’assegno di divorzio

d) quanto alla ripetibilità delle somme erogate, la Corte ha fatto applicazione del principio delle Sezioni Unite, secondo cui occorre distinguere tre ipotesi:

  1. opera la condictio indebiti, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, quando venga accertata l'insussistenza originaria dei presupposti in capo al richiedente;
  2. non opera la condictio indebiti - quindi la prestazione è irripetibile - quando la modifica riguardi le sole condizioni economiche dell'obbligato o si tratti di semplice rimodulazione al ribasso di somme modeste, in ragione della solidarietà post-familiare e della presunzione secondo cui dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
  3. al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica con effetto ex tunc dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità.

e) nel caso di specie la fattispecie ricade nella prima ipotesi: la Corte d'appello aveva accertato che i presupposti per l'assegno mancavano fin dall'origine — per omessa prova del nesso causale tra le scelte matrimoniali e lo svantaggio economico della richiedente — e la ricorrente non aveva allegato alcuna circostanza idonea ad escludere l'obbligo di restituzione. La condanna alla restituzione delle somme percepite dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio è stata pertanto confermata.

Il principio di diritto

In materia di assegno divorzile, quando in appello venga rivalutata la condizione del richiedente e si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per il suo riconoscimento, opera la regola generale della condictio indebiti e le somme già erogate sono integralmente ripetibili. Tale principio — affermato dalle Sezioni Unite — non trova deroga nell'ipotesi in cui la modifica della valutazione riguardi le condizioni del richiedente stesso e non si tratti di mera rimodulazione al ribasso di importi modesti: in quest'ultimo caso soltanto la prestazione si presume ragionevolmente consumata e l'obbligo restitutorio è escluso in forza del principio di solidarietà post-familiare.

Orientamenti giurisprudenziali di riferimento

La decisione si pone in linea con Cass., Sez. U. (richiamata in motivazione), che ha elaborato la tripartizione delle ipotesi di ripetibilità/irripetibilità delle prestazioni economiche tra coniugi o ex coniugi, consolidando un orientamento già espresso da Cass., Sez. 1, n. 5605 del 28/02/2020, favorevole alla distinzione strutturale tra i due istituti. In senso conforme anche Cass., Sez. 6-1, n. 4327 del 10/02/2022 e Cass., Sez. 6-1, n. 16809 del 24/06/2019, che ribadiscono la diversa funzione dell'assegno di mantenimento in costanza di separazione rispetto agli obblighi di solidarietà post-coniugale propri del divorzio.

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