Quando in sede di appello viene accertata l'insussistenza originaria dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, per omessa allegazione del nesso causale tra la scelta matrimoniale e lo svantaggio economico, le somme già percepite dal coniuge richiedente sono integralmente ripetibili.
| Martedi 17 Marzo 2026 |
Il Tribunale di Rimini, nel pronunciare il divorzio tra Tizio e Mevia, riconosceva un assegno divorzile in favore della ex moglie pari a 500,00 euro mensili, limitandosi a rilevare la sussistenza di una divergenza reddituale tra i coniugi, senza tuttavia verificare se tale divario trovasse causa nel matrimonio e, in particolare, nelle scelte di gestione della vita familiare e nelle scelte concordate dai coniugi.
La Corte d'appello di Bologna accoglieva l'impugnazione dell'ex marito, riformando integralmente la decisione di primo grado. La Corte territoriale osservava che:
La Corte d'appello pertanto negava il diritto all'assegno divorzile e condannava la ex moglie a restituire le somme percepite a tale titolo dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ponendo a suo carico le spese di entrambi i gradi.
Avverso la sentenza d'appello Mevia propone ricorso per cassazione, per quel che qui interessa, principalmente con tre motivi:
La Prima Sezione Civile della Cassazione, nel rigettare il ricorso, osserva quanto segue:
a) la seconda doglianza si concentra sullo squilibrio reddituale e sulle difficoltà economiche della richiedente, senza muovere alcuna censura specifica alle ragioni su cui la decisione si è fondata: la Corte distrettuale infatti aveva incentrato la decisione sull’inottemperanza, a fronte delle contestazioni avversarie, all’onere di allegazione e di prova, gravante su Mevia in ordine alla riconducibilità delle attuali condizioni economiche, meno vantaggiose rispetto a quelle di Tizio, alla scelte assunte in sede di matrimonio con sacrificio della donna e vantaggio per la famiglia o per l’altro coniuge.
b) sul terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha ribadito la netta distinzione tra assegno di separazione e assegno divorzile:
c) nessuna contraddizione è dunque ravvisabile nella decisione impugnata, chiamata a valutare, non i presupposti per il mantenimento dell’assegno di separazione, ma quelli per l’attribuzione dell’assegno di divorzio
d) quanto alla ripetibilità delle somme erogate, la Corte ha fatto applicazione del principio delle Sezioni Unite, secondo cui occorre distinguere tre ipotesi:
e) nel caso di specie la fattispecie ricade nella prima ipotesi: la Corte d'appello aveva accertato che i presupposti per l'assegno mancavano fin dall'origine — per omessa prova del nesso causale tra le scelte matrimoniali e lo svantaggio economico della richiedente — e la ricorrente non aveva allegato alcuna circostanza idonea ad escludere l'obbligo di restituzione. La condanna alla restituzione delle somme percepite dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio è stata pertanto confermata.
In materia di assegno divorzile, quando in appello venga rivalutata la condizione del richiedente e si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per il suo riconoscimento, opera la regola generale della condictio indebiti e le somme già erogate sono integralmente ripetibili. Tale principio — affermato dalle Sezioni Unite — non trova deroga nell'ipotesi in cui la modifica della valutazione riguardi le condizioni del richiedente stesso e non si tratti di mera rimodulazione al ribasso di importi modesti: in quest'ultimo caso soltanto la prestazione si presume ragionevolmente consumata e l'obbligo restitutorio è escluso in forza del principio di solidarietà post-familiare.
La decisione si pone in linea con Cass., Sez. U. (richiamata in motivazione), che ha elaborato la tripartizione delle ipotesi di ripetibilità/irripetibilità delle prestazioni economiche tra coniugi o ex coniugi, consolidando un orientamento già espresso da Cass., Sez. 1, n. 5605 del 28/02/2020, favorevole alla distinzione strutturale tra i due istituti. In senso conforme anche Cass., Sez. 6-1, n. 4327 del 10/02/2022 e Cass., Sez. 6-1, n. 16809 del 24/06/2019, che ribadiscono la diversa funzione dell'assegno di mantenimento in costanza di separazione rispetto agli obblighi di solidarietà post-coniugale propri del divorzio.