Assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi e determinazione del valore di mercato dell'immobile.

Con l'ordinanza interlocutoria n. 28871/2021 la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso al vaglio delle Sezioni Unite la questione dibattuta della rilevanza e opponibilità dell'assegnazione della casa coniugale nel caso in cui l'immobile venga messo in vendita.

Giovedi 21 Ottobre 2021

Il caso: Il Tribunale di Roma, nel 2014, pronunciava la separazione personale tra i coniugi Tizio e Caia, assegnando l' appartamento, già adibito a casa familiare, alla moglie, in quanto affidataria delle figlie della coppia.

Successivamente, nel 2018, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma con la quale veniva sciolta la comunione per quote eguali esistente sull' appartamento suddetto fra i coniugi legalmente separati: lo scioglimento della comunione veniva realizzato mediante attribuzione dell'intero immobile a Caia, che ne aveva fatto richiesta, con conguaglio pecuniario in favore dell'ex marito di importo pari alla metà dell'intero valore di mercato del cespite, come stimato dal CTU, senza alcuna decurtazione collegata al diritto di godimento sul cespite medesimo riconosciuto a Caia dal giudice della separazione.

La Corte distrettuale, conformandosi a taluni precedenti della Cassazione, riteneva che:

- l'assegnazione del godimento dell'immobile adibito a casa coniugale ad uno dei condividenti, disposta dal giudice della separazione personale, non poteva incidere sulla determinazione del relativo valore di mercato, qualora l'immobile fosse attribuito in proprietà esclusiva al coniuge, titolare del diritto di godimento sullo stesso;

- tale diritto infatti veniva attribuito nell'esclusivo interesse dei figli e non poteva quindi risolversi in un'indebita locupletazione per il coniuge affidatario degli stessi.

Caia ricorre in Cassazione, che, nell'esaminare la questione, rileva che su di essa sono emersi nel tempo due contrapposti orientamenti:

a) secondo un primo orientamento (fatto proprio dalla sentenza impugnata), l'assegnazione del godimento della casa familiare in sede di separazione personale o divorzio dei coniugi non può formare oggetto di considerazione, in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato del bene, qualora l'immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento sullo stesso; tale diritto, infatti, è attribuito nell'esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario cosicché, decurtandone il valore dalla stima del cespite, si realizzerebbe una indebita locupletazione a favore del medesimo coniuge affidatario, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale;

b) secondo altro orientamento, l'assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, cui l'immobile non appartenga in via esclusiva, instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di trascrizione, senza limite di tempo) che oggettivamente comporta una decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è titolare l'altro coniuge,il quale da quel vincolo rimane astretto, come i suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non sia eventualmente modificato, sicché nel giudizio di divisione se ne deve tenere conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in piena proprietà all'uno o all'altro coniuge ovvero venduto a terzi.

Pertanto, alla luce del suddetto contrasto giurisprudenziale, il Collegio ritiene che ci siano i presupposti per rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

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