Per il Tribunale di Napoli l'assegnazione della casa coniugale non si estende automaticamente alle pertinenze di proprietà esclusiva dell'altro coniuge: il godimento del box auto e del posto auto scoperto può essere mantenuto dal genitore collocatario solo se prova che serve realmente all'interesse dei figli, altrimenti i beni vanno restituiti al proprietario.
| Lunedi 7 Settembre 2026 |
La decisione si segnala perché chiarisce i limiti di operatività dell'assegnazione della casa coniugale rispetto ai beni pertinenziali di proprietà esclusiva dell'altro coniuge.
Il Tribunale applica un orientamento della Cassazione secondo cui l'estensione del provvedimento a un bene autonomo, ancorché pertinenziale, richiede un accertamento rigoroso e non può fondarsi su un generico collegamento fisico o funzionale con l'abitazione familiare.
Tizio, proprietario esclusivo di un box auto e di un posto auto scoperto siti nello stesso stabile dell'abitazione familiare, agiva in giudizio nei confronti dell'ex moglie Caia per ottenere la restituzione dei due beni, da lei occupati dopo la separazione personale tra i coniugi.
Le ragioni della domanda attorea si fondavano su:
Caia si costituiva contestando la domanda e sostenendo il carattere pertinenziale del box e del posto auto rispetto all'abitazione familiare, in quanto acquistati contestualmente all'appartamento e collegati funzionalmente ad esso. Nella propria difesa iniziale dichiarava tuttavia di non fare uso di tali beni, salvo poi, nel corso del giudizio, sostenere che gli stessi venivano utilizzati nell'interesse del figlio minore. Contestava inoltre la quantificazione del danno lamentato dall'attore.
Il Tribunale qualifica la domanda come azione di restituzione di beni di proprietà esclusiva occupati senza titolo a seguito della separazione, e richiama l'art. 217 c.c., secondo cui i beni goduti in costanza di matrimonio devono essere restituiti al proprietario dopo la separazione, salva la sola casa coniugale, la cui assegnazione è disciplinata dall'art. 337 sexies c.c. nell'esclusivo interesse dei figli.
Richiamata la nozione di pertinenza di cui all'art. 817 c.c., che definisce tali "le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa", il giudice riconosce che il box e il posto auto presentano oggettivamente carattere pertinenziale rispetto all'abitazione familiare. Precisa però, richiamando un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che tale accertamento non è di per sé sufficiente a giustificarne l'attribuzione al coniuge assegnatario della casa.
Sul punto il Tribunale applica il principio secondo cui l'assegnazione della casa familiare può estendersi a un bene pertinenziale autonomo solo dopo un rigoroso accertamento del vincolo pertinenziale e purché tale estensione risponda direttamente all'interesse dei figli a conservare il proprio ambiente domestico, restando irrilevante ogni diverso interesse del genitore assegnatario.
Applicando tale criterio al caso concreto, il giudice osserva che:
In assenza di una prova rigorosa e coerente della necessità di tale godimento per la tutela dell'interesse del figlio, il Tribunale conclude che l'assegnazione della casa coniugale non può estendersi alle pertinenze in questione, ordinandone la restituzione al proprietario.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da occupazione, il Tribunale la rigetta richiamando l'orientamento secondo cui il danno da perdita del godimento di un immobile non è in re ipsa, ma richiede la prova di un pregiudizio "specifico" e "concreto", non desumibile dalla sola allegazione di una stima di parte né sostituibile con una liquidazione equitativa priva di riscontri probatori.