Approvato dal Ministero lo schema del regolamento sulla figura dell'avvocato specialista

Venerdi 21 Marzo 2014

La legge n. 247/2012 recante la nuova disciplina della professione forense ha introdotto all'art. 9 la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista, demandando però ad un regolamento del Ministro della Giustizia l'onere di indicare nel dettaglio i termini e le modalità di conseguimento del suddetto titolo.

Il Ministro della Giustizia pochi giorni fa ha approvato lo schema di regolamento, che dovrà poi essere inviato al CNF, al Consiglio di Stato e alle commissioni competenti per i prescritti pareri.

La bozza del decreto elenca, in una apposita tabella, le aree di specializzazione, associando a ciascuna di esse gli ambiti di competenza; l'avvocato potrà conseguire il titolo di specialista in una sola delle suddette aree, che sono:

1) Diritto delle persone e della famiglia  (diritto di famiglia, diritto delle associazioni, fondazioni e comitati, diritto dell'immigrazione, diritto delle successioni, diritto minorile)

2) Diritto della responsabilità civile ( diritto della responsabilità civile per danni a cose e persone)

3) Diritto penale

4) Diritti reali, condominio e locazioni ( Diritti di proprietà e altri diritti reali, divisioni, diritto del condominio, diritto delle locazioni, diritto agrario)

5) Diritto dell'ambiente

6) Diritto amministrativo

7) Diritto industriale e della proprietà intellettuale

8) Diritto commerciale e della concorrenza ( diritto dell'impresa e delle società, diritto dei contratti commerciali, diritto della concorrenza)

9) Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali (è ricompreso il diritto della crisi da sovraindebitamento)

10) Diritto bancario e finanziario

11) Diritto tributario (è ricompreso il diritto doganale)

12) Diritto del lavoro, della previdenza e dell'assistenza sociale

13) Diritto dell'Unione Europea

14) Diritto internazionale

E' da sottolineare che il conseguimento del titolo di specialista non impedisce al professionista di espletare la propria attività anche in quei settori del diritto non riconducibili all'area di specializzazione prescelta; non è stata introdotta una riserva di competenza, ma è stata data la possibilità agli avvocati di specializzarsi in determinate materie, nell'ottica di assicurare al cittadino una più adeguata e completa assistenza nelle  diverse  branche del diritto.

L' avvocato che voglia conseguire il titolo di specialista dovrà quindi frequentare corsi di specializzazione di durata almeno biennale, o, in alternativa, se iscritto all'Albo da almeno otto anni, dovrà dimostrare di aver maturato una “comprovata esperienza” nell'area di interesse, e quindi di aver seguito, nel quinquennio antecedente la domanda, almeno 50 pratiche per anno nella materia prescelta.

E' altresì previsto un obbligo di aggiornamento per il mantenimento del titolo di specialista, titolo che potrà anche essere revocato all'avvocato che non avrà rispettato gli obblighi di formazione  o sarà incorso in provvedimenti disciplinari.

L'Organismo deputato a valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo di avvocato specialista è esclusivamente il CNF, che provvederà a stipulare con Facoltà e/o Dipartimenti di giurisprudenza apposite convenzioni per l'organizzazione dei corsi formativi obbligatori.

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