Apporre un cancello all'ingresso del condominio non costituisce innovazione

A cura della Redazione.

Non ha ad oggetto un’innovazione la deliberazione dell’assemblea con cui sia disposta l’apposizione di cancelli all’ingresso dell’area condominiale

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con al sentenza n. 16148 del 16/06/2025.

Giovedi 19 Giugno 2025

Il caso: Alcuni condomini impuganavano la delibera dell’assemblea condominiale che decideva di apporre un dissuasore ad elevazione e scomparsa e uno scudetto abilitante al parcheggio delle autovetture sullo spazio comune antistante il fabbricato del Condominio Alfa, prima di allora utilizzato per la sosta e l’accesso ai locali terranei in proprietà esclusiva dei ricorrenti, adibiti ad esercizio commerciale.

Per i ricorrenti la delibera era stata approvata in violazione del regolamento condominiale, per eccesso del numero delle deleghe, e per violazione dei quorum deliberativi di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 1136 c.c.

Il Tribunale rigettava la domanda e condannava i ricorrenti al rimborso delle spese; decidendo sul gravame interposto dai quattro ricorrenti – due dei quali, rinunciavano all’impugnazione – la Corte d’appello, nella resistenza del Condominio, respingeva l’appello e condannava tutti gli appellanti al pagamento delle spese.

Per la Corte distrettuale, in particolare, la delibera contestata non introduceva un’innovazione soggetta al regime di approvazione di cui all’art. 1136 c.c. perché non determinava un mutamento di destinazione delle aree condominiali.

I due condomini soccombenti ricorrono in Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, che la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 1120 c.c. nella parte in cui non riconosce che la decisione dell’assemblea dei condomini di installare e regolamentare il dispositivo di chiusura dell’area scoperta antistante il Condominio, adottata con la maggioranza di soli 501,38 millesimi, si pone in contrasto con la disposizione ex art. 1136 comma 5 c.c., in tema di innovazioni condominiali, le quali “devono essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio”.

Per la Corte la doglianza è infondata in quanto:

  • in tema di condominio negli edifici, non ha ad oggetto un’innovazione, e non richiede, pertanto, l’approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell’edificio, la deliberazione dell’assemblea con cui sia disposta l’apposizione di cancelli all’ingresso dell’area condominiale, al fine di disciplinare il transito pedonale e veicolare ed impedire l’ingresso indiscriminato di estranei, attenendo essa all’uso ed alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini;

  • pertanto, è conforme a diritto la statuizione secondo cui la decisione assembleare impugnata non è stata adottata in violazione del quorum fissato dall’art. 1136 comma 5 c.c.

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