Applicabile nel corso del giudizio di appello le variazioni delle tabelle per il risarcimento.

A cura della Redazione.

Con l'ordinanza n. 30516/2019 la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di risarcimento dei danni sulla base del sistema tabellare nell'ipotesi in cui nelle more del giudizio i punti base vengano modificati.

Venerdi 13 Dicembre 2019

Il caso: I congiunti di C.C, deceduta a seguito di un incidente stradale, agivano in giudizio contro il conducente ed il proprietario dell'altro veicolo investitore, nonché contro la compagnia di assicurazione; il Tribunale in primo grado riconosceva la esclusiva responsabilità dei convenuti e li condannava, unitamente alla compagnia di assicurazione, al risarcimento dei danni sia iure proprio che jure hereditatis. Proponeva appello la compagnia di assicurazioni,, lamentando una stima eccessiva del risarcimento riconosciuto ai congiunti.

La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, riduceva gli importi, ordinando ai danneggiati la restituzione delle somme percepite in eccesso.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli eredi, lamentando violazione degli articoli 1226, 2056, 2059 c.c.:

  • la corte di appello avrebbe errato nel non applicare le tabelle aggiornate, in corso di causa, basando il suo giudizio su quelle non più valide;

  • più precisamente, il giudice di primo grado aveva fatto applicazione delle tabelle del 2008, che, però in pendenza del giudizio di appello, erano state sostituite con tabelle più aggiornate (quelle del 2014);

  • secondo i ricorrenti, il fatto di avere rivalutato il risarcimento sulla base di tabelle non più valide, perché sostituite, costituisce un vizio di valutazione del danno, censurabile come violazione di legge.

    Per la Suprema Corte il motivo è fondato: infatti:

  • in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema "tabellare", la sopravvenuta variazione - nelle more del giudizio di appello - delle tabelle utilizzate legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del "punto-base" in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari;

  • nei suddetti casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.

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