Appello incidentale: natura e computo del termine per la proposizione

Secondo quanto disposto dall’art. 343 c.p.c., l’appello incidentale va proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all’atto della costituzione dell’appellato in cancelleria ai sensi dell’art. 166 c.p.c. e, quindi  almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o almeno dieci giorni prima, nel caso di abbreviazione di termini, ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., se il giudice  provveda al suo differimento.

Mercoledi 30 Novembre 2022

Come va calcolato il predetto termine? Va considerato un termine “libero”?

Sulla questione è tornata a pronunciarsi di recente la Corte di Cassazione con la sentenza 32973, pubblicata il 9 novembre 2022.

IL CASO: La vicenda nasce dal giudizio promosso da un pedone il quale conveniva innanzi al Giudice di Pace il proprio Comune chiedendo la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni  subiti per essere finito in una buca presente sull'asfalto non segnalata e piena di acqua a causa della pioggia.

L’attore sosteneva che a seguito del sinistro aveva riportato un trauma distorsivo alla caviglia del piede sinistro con distacco corticale dell'estragolo. 

Nel corso del giudizio veniva autorizzata la chiamata in causa sia della società responsabile della manutenzione della strada sia dell’assicurazione di quest’ultima.

Il giudizio si concludeva con l’accoglimento parziale della domanda formulata dall’attore al quale veniva imputato un concorso di colpa nella misura del 50% nella causazione del sinistro.

Nel giudizio di appello interposto dall’originario attore, l’Assicurazione proponeva appello incidentale, chiedendo che venisse riconosciuta la esclusiva responsabilità della vittima. L’appello principale veniva rigettato dal Tribunale che accoglieva invece l’appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazione.

Pertanto, l’indomito attore investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, fra i vari motivi, l’erroneità della decisione del Tribunale per non aver dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto dalla compagnia di assicurazione in quanto non formulato nei termini perentori fissati dal disposto degli artt. 343 e 166 cod.proc.civ. .

LA DECISIONE: La proposizione dell’appello incidentale è stata ritenuta tardiva dalla Corte di Cassazione la quale ha accolto il motivo del ricorso con rinvio al Tribunale in persona di diverso magistrato.

Gli Ermellini hanno:

1. evidenziato che la lettera della legge non prevede se il termine di costituzione debba considerarsi "libero" o meno, mancando ogni precisazione a tal riguardo;

2. aderito al prevalente indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale il termine libero costituisce un'eccezione alla regola generale in materia di computo dei termini, dettata all'art. 155 cod. proc. civ., secondo cui nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno o l'ora iniziali. Quindi, mentre nel calcolo è da escludere il dies a quo, deve invece calcolarsi il dies ad quem, il giorno cioè nel quale si deve effettuare l'atto sottoposto a termine.

La predetta regola, hanno osservato, si applica anche per i termini che decorrono all'indietro, nei quali è da considerare come dies a quo il giorno di partenza del computo a ritroso, che, quindi, non deve essere calcolato, e come dies ad quem il giorno terminale del computo all'indietro, che, pertanto, deve essere conteggiato.

Rappresentando il termine libero un'eccezione alla regola generale, hanno concluso, l’eventuale deroga deve essere espressamente sancita dal legislatore, con la conseguenza che, in difetto, si deve ritenere che il computo del termine vada effettuato nel rispetto della regola generale fissata all'art. 155 cod.proc.civ. 

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