L'appellante non deposita l'avviso di ricevimento della notifica: inammissibilità dell'appello?

Lunedi 30 Aprile 2018

E’ valida la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di merito nel caso in cui l’attore o l’appellante non depositano l’avviso di ricevimento relativo alla notifica eseguita a mezzo del servizio postale e il destinatario dell’atto si costituisce in giudizio. Questo è quanto emerge dall’ordinanza n. 9987/2018, pubblicata il 23 aprile 2018, con la quale la Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti principi:

  1. L’omessa produzione dell’avviso di notifica dell’atto eseguita a mezzo del servizio postale, “non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod proc civ ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta….” (Cassazione, sentenza n. 16354 del 2007);

  2. La sanzione della inammissibilità dell’atto di appello per la mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento si ha nella sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (Cass n. 26108/2015).

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour trae origine dalla sentenza con la quale la Corte di Appello dichiarava l’inammissibilità del gravame ritenendo che l’appellante non aveva depositato l’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’atto eseguita a mezzo del servizio postale. Pertanto, secondo la Corte territoriale, la notifica era da considerarsi inesistente non essendo sufficiente l’intervenuta costituzione dell’appellato, trattandosi di circostanza produttiva di effetti sananti unicamente ex nunc.

Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva proposto ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: I Giudici di Piazza Cavour, con l’ordinanza in commento, hanno accolto il ricorso con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, evidenziando che:

  1. La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita;

  2. La mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta l’inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass n. 13639/2010; Cass n. 16574/2014);

  3. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 14916/2016, sia pur in sede di valutazione della notifica del ricorso per cassazione, hanno ritenuto che la notifica è giuridicamente inesistente, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità;

  4. I suddetti elementi consistono:

  1. Nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

  2. Nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex legge” , eseguita).

  3. Restano esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, e quindi in definitiva, omessa.

  1. La mancata produzione dell’avviso di ricevimento non produce nessun effetto preclusivo in ordine all’ammissibilità dell’atto d’appello nel caso in cui la parte, cui l’atto era diretto, sia sia ritualmente costituita in giudizio, e ciò non perché viene in questione l’effetto sanante di un vizio di validità o irregolarità della notifica (art. 156, comma 3°, c.p.c.), ma perché la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, assolve il notificante dal relativo onere probatorio, rendendo superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento.

Allegato:

Cass. civile Sez. II, Ordinanza n. 9987 del 23/04/2018

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