Annullamento cartella di pagamento: spese processuali anche a carico dell’agente della riscossione

L’Agente della Riscossione è tenuto al pagamento delle spese processuali del giudizio anche nel caso in cui l’oggetto riguarda il vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto eseguita dall’ente impositore.

Mercoledi 4 Aprile 2018

Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7047/2018, pubblicata il 21 marzo 2018.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità nasce dalla sentenza con la quale il Giudice di Pace di Roma aveva accolto l’opposizione ex art. 615 cpc proposta da un’automobilista, annullando una cartella di pagamento emessa per omessa notifica dei verbali di accertamento di violazione di norme del Codice della strada e condannando il Comune e l’agente della riscossione al pagamento, in solido, delle spese processuali in favore dell’automobilista.

La sentenza di prime cure veniva confermata in sede di appello dal Tribunale, secondo il quale, l’agente della riscossione, pur non occupandosi della formazione del titolo, potrebbe instaurare con il titolare del credito un leale rapporto di collaborazione al fine di evitare l’insorgere di contenziosi che molto spesso vedono la soccombenza dei suddetti enti. La sentenza del Tribunale veniva impugnata dall’Agente della Riscossione il quale, con il primo motivo, deduceva la violazione o la falsa applicazione degli articoli 91 e 97 cpc, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato a ritenere che la stessa fosse investita di una sorta di funzione di controllo sull’attività svolta dall’ente impositore finalizzata all’iscrizione al ruolo e conseguentemente dovesse essere condannata al pagamento delle spese processuali per una pretesa creditoria infondata.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha, seppur per ragioni giuridiche diverse da quelle formulate dal Tribunale con la sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme al diritto, ha evidenziato che:

  1. Come da giurisprudenza della stessa Corte di legittimità formatasi a partire dalla sentenza n. 14125/2016 “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l’impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Cass. n. 2570/2017, Cass. n. 3154/2017 e Cass. n. 3101/2017).

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 7047 del 21/03/2018

Pagina generata in 0.031 secondi