Ancora una pronuncia della Cassazione sui criteri di ripartizione delle spese straordinarie

Con l'ordinanza n. 14813/2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei criteri e delle modalità di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie in favore dei figli.

Mercoledi 6 Luglio 2022

Il caso: Nell'ambito di un procedimento camerale ex art. 739 c.p.c. proposto da Tizio, il Tribunale di Siena disponeva, tra l'altro, che la spesa straordinaria relativa allo svolgimento dello sport equestre da parte della figlia, rispondente al soddisfacimento di un interesse preminente della minore, fosse sostenuta nella misura dell'80% dal padre e del 20% dalla madre.

La Corte d'Appello di Firenze, adita da Tizio, confermava la misura percentuale del concorso alle spese, apprezzando come corretto l'accertamento svolto dal primo giudice sui redditi dei genitori, valorizzando quello che veniva al reclamante dallo svolgimento dell'attivita' di avvocato e dalla proprieta' di un prestigioso complesso immobiliare.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo la  violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte di appello con provvedimento abnorme ripartito l'onere delle spese straordinarie in una misura arbitraria e differenziata tra gli ex coniugi, genitori della minore, in violazione della diversa percentuale fissata in sede di divorzio ed in difetto di fatti sopravvenuti ex L. n. 898 del 1970, ex articolo 9.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibili i motivi di impugnazione perchè rivalutativi del merito, coglie l'occasione per ribadire, in tema di spese straordinarie, quanto segue:

a) la questione del riparto delle spese straordinarie tra i genitori e' stata effettuata dalla corte fiorentina nel rispetto della misura proporzionale dei redditi e quindi secondo criterio che trova applicazione in materia;

b) infatti in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati o della cui responsabilita' si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla meta' per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti;

c) l'applicazione della suddetta regola, da valere nel rapporto tra condizioni reddituali dei genitori ed obbligo del contributo in favore dei figli, non determina, nella fattispecie in esame, alcuna pronuncia ultrapetita, violativa dell'articolo 112 c.p.c. o, ancora, in difetto di sopravvenienze, alcuna violazione dell'accertamento gia' effettuato nel giudizio di divorzio la' dove si fissava, delle prime, un riparto al 50% tra i genitori.

Allegato:

Pagina generata in 0.037 secondi