Anche l'avvocato che si difende da solo ha diritto al compenso

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 32319 del 13 dicembre 2024 si pronuncia in merito alla liquidazione dei diritti e degli onorari all'avvocato che nell'ambito di un procedimento civile si sia difeso da solo.

Martedi 17 Dicembre 2024

Il caso: L'avvocato Tizio. difendendosi personalmente, chiedeva al Tribunale di Milano la liquidazione dei compensi a lui spettanti per avere patrocinato Mevia nella causa di separazione giudiziale dal marito Caio, poi sfociata, dopo l'udienza presidenziale e l'adozione dei provvedimenti presidenziali, in separazione consensuale, avendo invano richiesto alla cliente, con la raccomandata a.r. rimasta senza risposta, la corresponsione di €8.030,00 per compensi oltre accessori.

Nella contumacia di Mevia, il Tribunale di Milano in composizione collegiale, liquidava a favore del ricorrente il compenso di € 2.629,00, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, e condannava Mevia al pagamento di tale importo a favore del legale, mentre nulla disponeva per le spese del procedimento sommario collegiale, in quanto il ricorrente si era difeso personalmente e Mevia era rimasta contumace.

L'avv. Tizio ricorre in Cassazione ex. art. 111 Cost, censurando la sentenza impugnata laddove non gli aveva liquidato le spese processuali del giudizio sommario che aveva dovuto promuovere per ottenere i suoi compensi professionali dal momento che egli si era difeso personalmente e Mevia non si era costituita in quel giudizio, così violando il principio di soccombenza.

Per la Cassazione il motivo è fondato:

a) per per giurisprudenza consolidata, al fine della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale;

b) inoltre, la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa.

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