Con l'ordinanza n. 14720/2024 la Corte di Cassazione fa chiarezza in merito ai profili di responsabilità nell'ipotesi in cui un alunno durante l'orario scolastico cagioni danno a se stesso.
Venerdi 21 Giugno 2024 |
Il caso. Presso l'istituto comprensivo statale di T, durante l'ora di lezione l'alunno, minore di età, Tizio, cadeva inciampando in una sedia e facendosi dei danni al mento.
I suoi genitori convenivano in giudizio il predetto istituto scolastico per ottenere il risarcimento del danno; l'istituto si costituiva ed ha chiedeva la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni Alfa.
ll giudice di pace, in primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'istituto comprensivo nonché della compagnia di assicurazione e dichiarava contumace il Ministero dell'Istruzione, condannandolo al risarcimento del danno.
Su appello del Ministero dell'Istruzione, il tribunale adito confermava la decisione di primo grado, sia quanto alla dichiarata contumacia del predetto ministero, che nel merito, in ragione del fatto che non era stata fornita prova della non imputabilità del danno.
Il Ministero ricorre in Cassazione, deducendo che:
a) la costituzione in giudizio da parte dell'istituto comprensivo valeva come costituzione in giudizio dello stesso Ministero, dato il fatto che l'istituto comprensivo altro non è che un organo di quest'ultimo, per cui secondo il Ministero, l'attività processuale svolta dall'Istituto scolastico, proprio in quanto organo statale era riferibile anche all'ente statale, con la conseguenza che quest'ultimo non doveva essere dichiarato contumace;
b) l'attività dell'istituto scolastico, ossia la chiamata in causa da parte sua della compagnia di assicurazione, ha prodotto effetti anche nei confronti del Ministero con la conseguenza che la compagnia di assicurazione non poteva essere estromessa, essendo chiamata a garantire la responsabilità dell'ente pubblico;
c) censurabile altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la non imputabilità del danno: per il Ministero erano stati addotti elementi presuntivi da cui quella dimostrazione si poteva ricavare, ed in particolare la circostanza che l'insegnante era presente, la circostanza che erano state rispettate le normative di sicurezza, la circostanza infine che il comportamento dell'alunno era del tutto imprevedibile ed inevitabile essendo quest'ultimo inciampato in una sedia.
Per la Cassazione entrambi i motivi sono fondati: sul punto il Collegio osserva quanto segue:
a) l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato: pertanto l'attività compiuta dall'organo si imputa all'ente di cui l'organo è parte, e con l'ulteriore conseguenza che è irrilevante peraltro che l'evocazione in giudizio abbia riguardato l'organo interno, poiché tale circostanza dà luogo ad una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, ovvero con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione;
b) il ricorso ad una copertura assicurativa presuppone che l'assicurato risponda del danno, altrimenti l'assicurazione è priva di causa, con la conseguenza che, qualora il contratto di assicurazione sia stipulato dall'Istituto scolastico per un danno causato all'alunno, e di cui risponde il ministero, le regole dell'interpretazione del contratto impongono di ritenere che la copertura assicurativa sia fatta per il caso che comunque di quel danno debba rispondere per l'appunto il ministero, altrimenti l'assicurazione sarebbe priva di causa;
c) la responsabilità per i danni causati dall'alunno a se stesso è di tipo contrattuale, con la conseguenza che spetta al convenuto, e dunque al Ministero, la prova della non imputabilità del danno, prova che può essere fornita ovviamente anche per presunzioni: nel caso di specie, il Ministero ha dimostrato di avere allegato elementi presuntivi da cui desumere l'imprevedibilità ed inevitabilità del danno, che la decisione impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione e che invece erano significativi, non da ultima la circostanza che l'alunno era inciampato di suo in una sedia, della impossibilità di prevedere ed evitare che costui si facesse male.