La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17027 del 28 giugno 2018 si pronuncia sulla questione della rimborsabilità o meno delle spese condominiali sostenute dal singolo condominio qualora difetti il requisito dell'urgenza.
Il caso: . Nel 2003 St. Ro. conveniva davanti al Tribunale di Bergamo i coniugi Se. e Ri. affinché questi ultimi fossero condannati a rimborsargli le spese di propria spettanza, pari ad Euro 13.558,48, che lui aveva anticipato per l'esecuzione dei lavori che avevano interessato la copertura della palazzina nella quale, all'epoca dei fatti, i convenuti erano proprietari dell'appartamento sito al primo piano, mentre l'attore era uno dei proprietari degli appartamenti siti all'ultimo piano.
Per il ricorrente, infatti, i coniugi Se.e Ri., quali proprietari, erano tenuti a partecipare alle spese di sistemazione della copertura in proporzione ai millesimi di proprietà e che, proprio in proporzione a detti millesimi, la quota di loro competenza era stata stimata pari ad Euro 13.668,48.
I convenuti si costituivano in giudizio e contestavano le pretese attoree: in particolare, lamentavano a) che l'attore si era attivato autonomamente per svolgere i lavori di rifacimento della copertura, b) che i lavori non rivestivano il carattere di riparazioni urgenti (bensì di innovazioni gravose e voluttuarie) c) che, pertanto, la proposta avrebbe dovuto essere deliberata dall'assemblea di condominio ai sensi dell'art. 1334 c.c.
Il Tribunale di Bergamo respingeva la domanda proposta dall'attore in quanto il CTU non aveva riconosciuto l'urgenza degli eseguiti lavori per la conservazione ed il godimento delle parti comuni ed in quanto detti lavori avrebbero potuto essere autorizzati soltanto dall'amministratore e dall'assemblea.
Il Ro. proponeva appello nel quale chiedeva: a) in via principale, la riforma integrale della sentenza impugnata, deducendo violazione dell'art. 1134; b) in subordine, che gli venisse riconosciuta la somma di Euro 13.558,48, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 comma 1 c.c. per la quota di spese relativa ai coniugi Se.-Ri., che era stata da lui anticipata.
La Corte di appello di Brescia, a conferma della sentenza di primo grado, respingeva il primo motivo di appello, ma, in accoglimento del secondo, condannava i convenuti appellati in via solidale tra loro, alla corresponsione dell'importo di Euro 12.204,64 in favore dell'appellante. (cioè pari alla somma richiesta dal Ro., detratto però il 10% a titolo di iva agevolata), oltre ad interessi legali dalla domanda di secondo grado al saldo.
Se.-Ri. Ricorrono in Cassazione lamentando violazione degli artt. 1134, 2041 e 2042 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale - dopo aver ritenuto la non ripetibilità delle somme li aveva erroneamente condannati al rimborso delle spese a titolo di arricchimento senza causa: ciò in violazione dell'art. 2042 c.c. :
sia perché, se la somma non era ripetibile, accogliere la domanda di arricchimento senza causa significava una duplicazione dell'azione.
sia perché l'azione di ingiustificato arricchimento ha carattere sussidiario.
La Suprema Corte, nel ritenere fondato la censura, osserva che:
a) il carattere di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa postula che l'attore ex ante non abbia a disposizione altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito;
b) nel caso di specie, il suddetto presupposto non ricorre in quanto il condomino che abbia affrontato spese urgenti, al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 1134 c.c.
c) per principio generale, l'azione di arricchimento senza causa non può rappresentare uno strumento per aggirare divieti di rimborsi o di indennizzi posti dalla legge;
Pertanto, si enuncia il seguente principio di diritto: “al condomino - al quale non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell'urgenza (richiesto dall'art. 1134 c.c.) - non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa:
sia perché detta azione non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti;
sia perché - nel caso in cui la spesa, per quanto non urgente, sia necessaria - il condomino interessato ha facoltà di agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1133cc (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 (con ricorso all'autorità giudiziaria), con conseguente inesperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. per difetto del carattere della sussidiarietà”.