Si' alla pignorabilita’ dei crediti futuri o eventuali

Con la sentenza 31844, pubblicata il 27 ottobre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla pignorabilità o meno dei crediti futuri o eventuali.

Mercoledi 14 Dicembre 2022

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce da un pignoramento presso terzi promosso da un creditore sulla scorta di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ottenuto per prestazioni professionali.

Il creditore sottoponeva ad esecuzione il credito vantato dal debitore nei confronti di due società derivante da una sentenza con la quale erano state trasferite coattivamente con sentenza ex 2932 del Codice civile, non ancora passata in giudicato, le quote di partecipazione di una società di cui il debitore era titolare dietro il pagamento di una ingente somma di denaro.

Avendo i terzi pignorati reso sostanzialmente dichiarazione negativa, il creditore procedente instaurava il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

La domanda del creditore veniva rigettata dal Tribunale, il quale riteneva impignorabile il credito, in quanto derivante da una sentenza costitutiva non ancora passata in giudicato. Anche la Corte di Appello era dello stesso avviso ritenendo giuridicamente inesistente il credito pignorato in quanto relativo ad una sentenza costitutiva di accertamento dell’obbligo del terzo e, quindi, non ancora divenuta esecutiva al momento della dichiarazione dei terzi pignorati.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dall’originario creditore, lo ha ritenuto fondato e nell’accoglierlo ha affermato il seguente principio di diritto: “L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché – per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. – è specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione”.

In virtù del suddetto principio di diritto, i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Appello di provenienza, la quale nel nuovo esame dovrà attenersi al suddetto principio di diritto.

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