Addio ai dogmi estetici: il fotovoltaico nei centri storici non è più un tabù!

Consiglio di Stato, sent. 7277/2026.
Avv. Mario Tocci.

1. La genesi della controversia.

Il panorama giurisprudenziale amministrativo contemporaneo si trova costantemente al crocevia tra istanze di tutela conservativa e imperativi ecologici di rango costituzionale e ‘comunitario’.

La sentenza ora in commento si erge a punto di riferimento nomofilattico fondamentale, offrendo una lettura rigorosa, sistematica e garantista del bilanciamento tra la salvaguardia del patrimonio culturale-paesaggistico e le indefettibili esigenze economiche della transizione energetica.

Mercoledi 21 Ottobre 2026

Il contenzioso traeva origine dal diniego opposto dalla Soprintendenza speciale “Archeologia, belle arti e paesaggio” di Roma a fronte dell'istanza presentata da una società in ordine al rifacimento della copertura di un immobile alberghiero situato nel centro storico capitolino mediante installazione di pannelli solari fotovoltaici. L'organo di tutela aveva espresso un parere negativo, fondato su un giudizio di pretesa incompatibilità con il contesto monumentale e paesaggistico della città storica dell’Urbe, che richiamava genericamente i rischi di alterazione del decoro urbano e dei caratteri storico-architettonici del fabbricato.

In seguito al rigetto, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, del ricorso di primo grado, il Consiglio di Stato ha completamente ribaltato l'esito complessivo del giudizio.

L'articolato percorso argomentativo sviluppato dai giudici di Palazzo Spada si è snodato attraverso l’esame di nuclei concettuali di straordinario spessore dogmatico, che investono sia il diritto del paesaggio, sia i principi cardine dell'azione amministrativa, segnatamente quanto all'obbligo motivazionale e alle garanzie partecipative del privato.

2. Il superamento della concezione estetica tradizionale del fotovoltaico.

Il primo e fondamentale pilastro su cui si è fondata la decisione in esame attiene al definitivo superamento di quella vetusta concezione estetica tradizionale che tendeva a qualificare ex se i pannelli fotovoltaici alla stregua di elementi di disturbo visivo e intrusione pregiudizievole nei contesti vincolati.

Il Consiglio di Stato ribadisce con forza (cfr. alcuni significativi precedenti: 2808/2025 e 4001/2026) che la visibilità di tali manufatti sulle coperture degli edifici non è ipso facto sufficiente a giustificare un giudizio di incompatibilità paesaggistica. L'ordinamento giuridico e la stessa sensibilità collettiva hanno ormai recepito gli impianti fotovoltaici non come corpi estranei o elementi di degrado, bensì come frutti della naturale evoluzione dello stile costruttivo imposta dalle sopravvenute esigenze energetiche nazionali e sovranazionali.

In questa prospettiva, la presenza del fotovoltaico sul tetto di un edificio inserito in un contesto storico non può più essere percepita in termini assoluti come una ferita inferta al paesaggio. Al contrario, esigendo una ponderazione effettiva e scrupolosa tra due interessi parimenti degni di attenzione: quello, statico, alla conservazione della memoria storica e l'altro, dinamico, all'incremento della produzione di energia da fonti alternative, in prospettiva del risparmio energetico. L'impatto visivo, pertanto, non costituisce un automatismo invalidante, assurgendo tosto a parametro da scrutinare alla luce delle concrete modalità di inserimento architettonico.

Sicché, la tutela del patrimonio storico non può trasformarsi in una dogmatica preclusione tecnologica. I giusdicenti di ultima istanza hanno evidenziato che il pregio architettonico di un'area urbana non è incompatibile con l'innesto di elementi funzionali alla sostenibilità ambientale, purché tali interventi siano progettati con cura e valutati dall'Amministrazione attraverso un'analisi rigorosa delle specificità materiali e cromatiche, superando qualsiasi apriorismo estetizzante che finisca per cristallizzare il tessuto urbano in una dimensione ‘pseudo-museale’ avulsa dalla realtà contemporanea.

3. Il rigore motivazionale e l'insufficienza delle formule di stile.

Un altro importante aspetto dell’apoftegma adesso considerato riguarda il rigoroso ragionamento condotto in ordine all'obbligo motivazionale gravante sull'Amministrazione deputata alla tutela paesaggistica.

I giudici amministrativi hanno aspramente censurato la natura generica, astratta e stereotipata della motivazione spesa dalla Soprintendenza MIC in ispecie. Difatti, nel provvedimento di diniego non risultava individuato alcun elemento concreto di incompatibilità paesaggistica o architettonica riferito alle specifiche modalità esecutive del progetto presentato. La motivazione si è arrestata su un piano meramente formale, ancorandosi ad enunciazioni di carattere generale relative al pregio della città storica di Roma e ai rischi connessi alla pressione turistica, ai cambiamenti socio-economici e al degrado urbano. Argomentazioni siffatte, a dire del collegio decidente, nulla aggiungevano in termini di specificità e concretezza rispetto all'intervento dedotto in giudizio.

Trattandosi di un'attività connotata da discrezionalità tecnica incidente sul diritto di proprietà e su un'iniziativa a spiccata finalità ambientale, l’onere motivazionale si palesava come particolarmente stringente.

In sostanza, la competente Amministrazione paesaggistica è tenuta a esplicitare le ragioni tecniche per cui l'opera progettata – per sagoma, materiali, colori o modalità di posa in opera – determini un'alterazione insostenibile del bene tutelato, valutando altresì la praticabilità di soluzioni alternative parimenti accettabili sotto il profilo energetico. Il difetto di tale puntuale istruttoria determina l'illegittimità insanabile del parere negativo (vedasi, ancora, la già citata sentenza n. 4001/2026) .

L'obbligo motivazionale si configura, dunque, come argine imprescindibile contro l'arbitrio amministrativo. La discrezionalità tecnica della Soprintendenza del MIC non può ridursi a un giudizio insindacabile fondato su mere petizioni di principio, dovendosi invece esplicitare in un iter logico ricostruibile, verificabile e agganciato ai dati fattuali del caso concreto, sotto pena di invalidità del sotteso provvedimento.

4. L'inaccettabilità della motivazione ‘postuma’ e l’imprescindibilità delle garanzie partecipative del privato interessato.

Di estremo interesse metodologico e dogmatico è il passaggio in cui il Consiglio di Stato affronta e stigmatizza la prassi dell'integrazione motivazionale postuma in sede giurisdizionale.

I giusdicenti hanno vibratamente sanzionato siffatto modus operandi, richiamando la consolidata giurisprudenza (vedansi, solo ultimamente fra le tante: Cons. St., sez. V,29 aprile 2025 n. 3632 e 30 settembre 2024 n. 7856) secondo cui la motivazione costituisce l'essenza e il contenuto insostituibile di ogni provvedimento amministrativo e non può in alcun modo essere emendata, integrata o sanata ex post mediante atti processuali o scritti difensivi: ciò perché una simile deroga violerebbe patentemente le garanzie partecipative del privato, impedendogli di interloquire preventivamente con la P.A. e costringendolo ad agire in giudizio ‘al buio’; e, nondimeno, ponendosi in aperto contrasto con i principi del giusto procedimento di cui al disposto dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla giurisprudenza della CGUE (inter alia: sez. VII,11 aprile 2013, C-652/11), che qualifica la motivazione come forma sostanziale e requisito di ordine pubblico.

L'inaccettabilità della motivazione ‘postuma’ tutela il contraddittorio procedimentale e impedisce che l'Amministrazione possa giustificare a valle scelte originariamente immotivate o gravemente carenti sotto il profilo istruttorio: insomma, il processo amministrativo non può diventare la sede in cui sanare i vizi genetici del provvedimento impugnato.

5. Il contesto normativo alla luce della sensibilità collettiva.

La pronuncia in esame si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione, valorizzando indirettamente le novità introdotte dal legislatore statale in materia di regimi amministrativi per le fonti rinnovabili.

Il riferimento esplicito alle disposizioni recate dal D.L. 175/2025, convertito in L. 4/2026, e ai relativi interventi sul D. Lgs. 190/2024 (che qualifica espressamente gli edifici e le relative superfici esterne pertinenziali tra le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici) testimonia la presa d'atto, da parte dell'ordinamento giuridico, della necessità di imprimere una forte accelerazione alla transizione ecologica.

Sebbene tali novelle legislative non trovino diretta applicazione ratione temporis alla controversia in esame, il Consiglio di Stato ne evoca la portata per confermare la direzione inequivocabile voluta dal legislatore: il superamento di barriere rigide e preclusioni generalizzate nei confronti del solare fotovoltaico.

L'evoluzione della sensibilità collettiva e ordinamentale impone alla P.A. di abbandonare automatismi inibitori, trattando l'inserimento di impianti energetici come una componente strutturale e legittima della riqualificazione edilizia e urbana, subordinata unicamente a valutazioni di compatibilità rigorosamente circoscritte e provate.

Questo raccordo tra interpretazione giurisprudenziale e tendenze normative dimostra come il diritto amministrativo si stia evolvendo verso un modello di “amministrazione di risultato”, in cui la tutela ambientale e la transizione energetica non rappresentano eccezioni o contemperamenti marginali, assurgendo invece a veri e propri principi ordinatori dell'azione pubblica e privata.

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