La Corte di Cassazione 'legalizza' le tabelle di Milano

Sentenza n.12408 del 07-06-2011.
Criteri di quantificazione del danno non patrimoniale - principio di equità - applicabilità delle tabelle di Milano a livello nazionale.
Martedi 5 Luglio 2011

La III Sez. civ. Della Corte di Cassazione con la nota sentenza n.12408 del 07-06-2011 ha introdotto un importantissimo principio in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, consacrando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno da sinistri stradali, a salvaguardia del più generale principio di uguaglianza.

Il ragionamento della Corte muove da una analisi di un fenomeno che negli ultimi anni ha assunto connotati inaccettabili: dalla osservazione della giurisprudenza di merito, infatti, emergono "marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione", ma tali disparità, osserva la Corte, incidendo sui fondamentali diritti della persona, non solo viola il principio fondamentale di eguaglianza, ma fa venir meno anche la fiducia dei cittadini nella giustizia, e "lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto "forum shopping") o resistenze strumentali".

Da qui la necessità di assumere un unico parametro di valutazione su tutto il territorio nazionale , considerato che il legislatore ha comunque già espresso, quanto meno per le lesioni da sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, anche se ad oggi non si è dato corso a tale proposito e attualmente mancano riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100% ;

A tale omissione ha sopperito la Corte di Cassazione, che, al fine di garantire l'uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l'art. 1226 cod. civ., relativo alla valutazione equitativa del danno), ha inteso fornire ai giudici di merito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia, assumendo a parametro le tabelle lombarde.

Alla stregua di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto "La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto".

 

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