Cass. civ., sez. Unite 29/07/2008, n. 20544.
Lunedi 20 Aprile 2009
Di Anna Andreani.

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - Codice della strada - Violazioni punite con sanzioni pecuniarie ed accessorie - Pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 C. d. S. - Opposizione relativa alla sola sanzione accessoria - Possibilità - Limiti - Fattispecie in tema di decurtazione dei punti dalla patente.

In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. str. , non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico.

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