Cassazione penale Sez. VI Sentenza n. 2666 del 19/01/2017

Venerdi 27 Gennaio 2017

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Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico - Presidente -

Dott. TRONCI Andrea - Consigliere -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - Consigliere -

Dott. CORBO Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.I., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 03/06/2014 della Corte d'appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. LOY Maria Francesca, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 3 giugno 2014, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di B.I. per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e L. 8 febbraio 2006, n. 54, art. 3, commesso dal marzo 2010 al dicembre 2011 per aver versato alla ex-compagna la sola somma di 150 Euro mensili, salvo conguagli parziali successivi, per il mantenimento del figlio minorenne, a fronte dell'obbligo di corrispondere l'importo di 350 Euro mensili fissata dal Tribunale per i Minorenni, e per aver omesso di versare la quota del 50 % delle spese mediche e straordinarie, anch'essa stabilita dal precisato giudice, nonchè la condanna alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa; ha poi ridotto l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale ed ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento di questa sola somma in favore della parte civile.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, personalmente il B., articolando due motivi.

2.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all'affermata sussistenza del reato per il quale è stata pronunciata condanna, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo. ...

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