Cassazione penale Sez. IV, Sentenza 01/08/2016, n. 33602

Venerdi 16 Settembre 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa - Presidente -

Dott. SAVINO Mariapia Gaetan - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere -

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -

Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.S.M. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2667/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 22/05/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe;

Udito il Procuratore Generale in persona de Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l'inammissibilità.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza del 25/2/2010, giudicò M.S.M. responsabile del delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni di A.G.. La M., alla quale veniva addebitata colpa specifica (art. 157 C.d.S.) e generica, aprendo lo sportello anteriore sinistro della propria autovettura, senza previamente essersi assicurata di non provocare pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, urtava la bicicletta, condotta dall' A., che a cagione dell'impatto, perdeva l'equilibrio e finiva rovinosamente al suolo, ove veniva travolto dal ciclomotore condotto da C.C., in quell'attimo transitante, perdendo la vita a causa delle lesioni patite, dopo ricovero e cure ospedaliere.

2. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 22/5/2015, confermò la statuizione di primo grado.

3. L'imputata propone ricorso per cassazione prospettando duplice censura.

3.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione del nesso di causalità, la ricorrente afferma che la responsabilità della medesima era stata erroneamente fondata sulle dichiarazioni testimoniali e sulle conclusioni del perito. Doveva ritenersi, a parere della medesima, che la condotta imperita ed imprevedibile della vittima, in contrasto con il principio di affidamento, era stata la causa esclusiva dell'evento. Il ciclista, infatti, era da ritenere, circolava irrazionalmente a ridosso delle autovetture parcheggiate, al di là della linea gialla, delimitante l'area di sosta per lo scarico/carico delle merci, così avendo reso inevitabile l'impatto, nonostante l'imputata avesse aperto parzialmente e con attenzione lo sportello. Le conclusioni, poi, del perito non erano condivisibili, in quanto, pur vero che l'autovettura si trovava in posizione obliqua rispetto all'asse stradale, con il retrotreno avanzato, rispetto all'avantreno, di una ventina di centimetri, ma, in ogni caso, al di dentro dell'area delimitata dalla linea gialla. In definitiva, per la M., il fatto era da addebitare alla stessa p.o., la quale, violando l'art. 140 C.d.S., aveva costituito pericolo ed intralcio alla circolazione. ...

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