Cassazione penale Sez. III Sentenza n. 10161 del 06/03/2018

Lunedi 2 Luglio 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - rel. Consigliere -

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 27.5.2016 della Corte di Appello di Trento;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Carlo Areddu, in sostituzione dell'avv. Lorenzo Eccher che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 27.5.2016 la Corte di Appello di Trento, in accoglimento del ricorso in appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, ha riformato la sentenza di primo grado che aveva assolto C.G. dal reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, perchè il fatto non sussiste, ritenendola colpevole, in qualità di legale rappresentante della s.r.l. Effepi, di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposta IVA relativa all'anno 2008 oltre accessori, maturata dalla società per complessivi Euro 135.341,01 per avere alienato, anzichè porre in liquidazione la società, tutti i suoi cespiti in favore della s.a.s. Pedroni di C.G. & c. di cui lei stessa era amministratrice alla somma di Euro 51.246. L'imputata è stata quindi condannata alla pena di sei mesi di reclusione, avendo la Corte ritenuto che l'eseguita vendita avesse definitivamente disperso i beni della società, costituenti l'intangibile garanzia patrimoniale in favore dei creditori, e così vanificato la possibilità per l'Erario di soddisfare il propri credito, per essere stata la somma incassata destinata a pagamenti vari, ma non a quello tributario. ...

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